Art. 16.
            Oneri per il funzionamento del comitato etico
    1.  La giunta regionale, sentita la conferenza di cui all'art. 10
determina  gli  oneri per il funzionamento dei comitati etici posti a
carico   degli   sponsor   delle  sperimentazioni  cliniche,  nonche'
l'ammontare  massimo  del  gettone di presenza che, oltre al rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti del
trattamento   riconosciuto   alla   dirigenza   sanitaria  spetta  ai
componenti del comitato etico.
    2.  Sino  all'adozione  del provvedimento previsto dal comma 1 si
applicano  le tariffe stabilite con decreto della giunta regionale n.
54-1569  del 5 dicembre 2000 ed il gettone di presenza e' corrisposto
nella  misura  prevista  dall'art.  8  comma  1 della legge regionale
9 gennaio  1987,  n.  3  (Disciplina  relativa  all'impiego  di nuove
metodiche  terapeutiche e diagnostiche nell'ambito ospedaliero), come
modificato  dalla  legge  regionale  7 ottobre  1996,  n.  74 e nella
succitata deliberazione.
    3.  Sono  esonerate  dal  pagamento dell'onere le sperimentazioni
sponsorizzate dalle istituzioni sanitarie regionali che, ideate da un
clinico  dipendente, siano finalizzate ad ottenere risposte a quesiti
scientifici  senza che vi sia stata sollecitazione alcuna da parte di
soggetti  che  possano  avere  interesse  diretto o indiretto di tipo
economico.  In tal caso il protocollo di sperimentazione clinica deve
essere corredato da:
      a) autocertificazione  del  ricercatore  responsabile  che, con
riferimento alla sperimentazione in oggetto dichiari:
        1) la spontaneita' della ricerca;
        2)  l'assenza di qualunque interesse personale oltre a quello
puramente scientifico;
        3)   l'assenza  di  qualunque  accordo  economico  diretto  o
indiretto;
        4)  la  disponibilita'  a  svolgere  la ricerca, in toto o in
parte  oltre  l'orario  di  lavoro senza alcuna richiesta di compenso
aggiuntivo  se,  coerentemente  al regolamento per l'attuazione delle
sperimentazioni  in  ambito aziendale queste condizioni sono previste
dalla   lettera  di  assunzione  della  sponsorship  dell'istituzione
sanitaria sponsorizzante;
      b) analoga autocertificazione di tutti i ricercatori coinvolti;
      c) dichiarazione     di     assunzione     della    sponsorship
dell'istituzione sanitaria sponsorizzante;
      d) eventuale  carteggio  intercorso  tra  lo  sperimentatore  e
l'azienda farmaceutica per la fornitura gratuita del farmaco;
      e) dichiarazione   di  non  sponsorship  delle  aziende  i  cui
prodotti vengono sperimentati.