Art. 16. Oneri per il funzionamento del comitato etico 1. La giunta regionale, sentita la conferenza di cui all'art. 10 determina gli oneri per il funzionamento dei comitati etici posti a carico degli sponsor delle sperimentazioni cliniche, nonche' l'ammontare massimo del gettone di presenza che, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti del trattamento riconosciuto alla dirigenza sanitaria spetta ai componenti del comitato etico. 2. Sino all'adozione del provvedimento previsto dal comma 1 si applicano le tariffe stabilite con decreto della giunta regionale n. 54-1569 del 5 dicembre 2000 ed il gettone di presenza e' corrisposto nella misura prevista dall'art. 8 comma 1 della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 3 (Disciplina relativa all'impiego di nuove metodiche terapeutiche e diagnostiche nell'ambito ospedaliero), come modificato dalla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 74 e nella succitata deliberazione. 3. Sono esonerate dal pagamento dell'onere le sperimentazioni sponsorizzate dalle istituzioni sanitarie regionali che, ideate da un clinico dipendente, siano finalizzate ad ottenere risposte a quesiti scientifici senza che vi sia stata sollecitazione alcuna da parte di soggetti che possano avere interesse diretto o indiretto di tipo economico. In tal caso il protocollo di sperimentazione clinica deve essere corredato da: a) autocertificazione del ricercatore responsabile che, con riferimento alla sperimentazione in oggetto dichiari: 1) la spontaneita' della ricerca; 2) l'assenza di qualunque interesse personale oltre a quello puramente scientifico; 3) l'assenza di qualunque accordo economico diretto o indiretto; 4) la disponibilita' a svolgere la ricerca, in toto o in parte oltre l'orario di lavoro senza alcuna richiesta di compenso aggiuntivo se, coerentemente al regolamento per l'attuazione delle sperimentazioni in ambito aziendale queste condizioni sono previste dalla lettera di assunzione della sponsorship dell'istituzione sanitaria sponsorizzante; b) analoga autocertificazione di tutti i ricercatori coinvolti; c) dichiarazione di assunzione della sponsorship dell'istituzione sanitaria sponsorizzante; d) eventuale carteggio intercorso tra lo sperimentatore e l'azienda farmaceutica per la fornitura gratuita del farmaco; e) dichiarazione di non sponsorship delle aziende i cui prodotti vengono sperimentati.