Art. 17.
                  Approvvigionamento dei medicinali
    1.  Tutti  i farmaci destinati alla sperimentazione devono essere
fatti  pervenire  dallo  sponsor, a norma di legge, esclusivamente al
servizio  di  farmacia  con  regolare  bolla  fiscale  riportante  la
descrizione  dei prodotti, la quantita', il lotto di preparazione, la
data  di  scadenza  il  riferimento  al  protocollo  sperimentale, il
reparto  cui  sono  destinati  ed  il  nome  del  responsabile  della
sperimentazione.  Il  servizio  di  farmacia provvede allo stoccaggio
nonche',   anche   in  regime  di  periodica  somministrazione,  alla
distribuzione  allo  sperimentatore  responsabile  che dalla presa in
carico  ne  risultera' consegnatario. Il consegnatario cura la tenuta
di un apposito registro di carico e scarico costantemente aggiornato.
I  farmaci  non  possono essere utilizzati al di fuori dei protocollo
sperimentale.  Tutti  i farmaci residuati al termine della ricerca, o
scaduti  o  danneggiati nel corso della stessa devono essere ritirati
tempestivamente  dal  servizio  di farmacia. Di tali movimenti verra'
data contestuale comunicazione scritta allo sponsor.
    2.  In  nessun  caso  puo'  essere richiesta ai medici curanti la
prescrizione di farmaci oggetto della ricerca.