Art. 17. Approvvigionamento dei medicinali 1. Tutti i farmaci destinati alla sperimentazione devono essere fatti pervenire dallo sponsor, a norma di legge, esclusivamente al servizio di farmacia con regolare bolla fiscale riportante la descrizione dei prodotti, la quantita', il lotto di preparazione, la data di scadenza il riferimento al protocollo sperimentale, il reparto cui sono destinati ed il nome del responsabile della sperimentazione. Il servizio di farmacia provvede allo stoccaggio nonche', anche in regime di periodica somministrazione, alla distribuzione allo sperimentatore responsabile che dalla presa in carico ne risultera' consegnatario. Il consegnatario cura la tenuta di un apposito registro di carico e scarico costantemente aggiornato. I farmaci non possono essere utilizzati al di fuori dei protocollo sperimentale. Tutti i farmaci residuati al termine della ricerca, o scaduti o danneggiati nel corso della stessa devono essere ritirati tempestivamente dal servizio di farmacia. Di tali movimenti verra' data contestuale comunicazione scritta allo sponsor. 2. In nessun caso puo' essere richiesta ai medici curanti la prescrizione di farmaci oggetto della ricerca.