Art. 18.
                      Disposizioni transitorie
    1.  Sino  al completamento del processo di riassetto territoriale
delle  aziende  sanitarie regionali, la previsione di cui all'art. 4,
comma 1  e'  subordinata  alla  valutazione di opportunita' anche con
riferimento  al  numero  di  sperimentazioni  cliniche effettuate. Il
direttore regionale della struttura competente puo', su richiesta del
legale   rappresentante,   autorizzare   l'istituzione  sanitaria  ad
avvalersi  di  altro  comitato etico anche solo per l'espletamento di
una  delle  funzioni di cui all'art. 3. In tal caso i rapporti tra le
istituzioni  sanitarie  ed i comitati etici interessati sono regolati
da un'apposita convenzione.
    2.   In  sede  di  prima  applicazione,  su  istanza  del  legale
rappresentante   dell'istituzione  sanitaria,  sono  provvisoriamente
iscritti  nel  registro  di cui all'art. 9, comma 1, i comitati etici
che,  gia'  istituiti  presso  le  istituzioni sanitarie alla data di
pubblicazione   del  presente  regolamento,  siano  in  possesso  dei
requisiti   previsti   dal   decreto   ministeriale   18 marzo  1998.
L'iscrizione  e'  revocata  per  quei  comitati  che  entro  sei mesi
dall'iscrizione  non abbiano provveduto a conformarsi alle previsioni
del presente regolamento.
    3. Sino alla completa costituzione della rete dei comitati etici,
la commissione regionale per la corretta attivita' di sperimentazione
clinica,   di  cui  all'art.  2  della  legge  regionale  n.  3/1987,
individuata  e  notificata  al  Ministero della salute quale comitato
etico  di  riferimento  regionale,  esercita  in  via surrogatoria le
funzioni  di  cui  all'art.  3, comma 1, per le istituzioni sanitarie
prive di comitato etico.
    4. Sino alla costituzione della conferenza di cui all'art. 10, le
relative  competenze  sono esercitate dalla commissione regionale per
la  corretta  attivita' di sperimentazione clinica, di cui all'art. 2
della legge regionale n. 3/1987.
    Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo,  e farlo
osservare.
      Torino, 16 novembre 2001
                                GHIGO