Art. 18. Disposizioni transitorie 1. Sino al completamento del processo di riassetto territoriale delle aziende sanitarie regionali, la previsione di cui all'art. 4, comma 1 e' subordinata alla valutazione di opportunita' anche con riferimento al numero di sperimentazioni cliniche effettuate. Il direttore regionale della struttura competente puo', su richiesta del legale rappresentante, autorizzare l'istituzione sanitaria ad avvalersi di altro comitato etico anche solo per l'espletamento di una delle funzioni di cui all'art. 3. In tal caso i rapporti tra le istituzioni sanitarie ed i comitati etici interessati sono regolati da un'apposita convenzione. 2. In sede di prima applicazione, su istanza del legale rappresentante dell'istituzione sanitaria, sono provvisoriamente iscritti nel registro di cui all'art. 9, comma 1, i comitati etici che, gia' istituiti presso le istituzioni sanitarie alla data di pubblicazione del presente regolamento, siano in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 18 marzo 1998. L'iscrizione e' revocata per quei comitati che entro sei mesi dall'iscrizione non abbiano provveduto a conformarsi alle previsioni del presente regolamento. 3. Sino alla completa costituzione della rete dei comitati etici, la commissione regionale per la corretta attivita' di sperimentazione clinica, di cui all'art. 2 della legge regionale n. 3/1987, individuata e notificata al Ministero della salute quale comitato etico di riferimento regionale, esercita in via surrogatoria le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, per le istituzioni sanitarie prive di comitato etico. 4. Sino alla costituzione della conferenza di cui all'art. 10, le relative competenze sono esercitate dalla commissione regionale per la corretta attivita' di sperimentazione clinica, di cui all'art. 2 della legge regionale n. 3/1987. Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo, e farlo osservare. Torino, 16 novembre 2001 GHIGO