Art. 4.
                   Costituzione dei comitati etici
    1.  I  comitati  etici  sono  costituiti  presso ciascuna azienda
sanitaria  regionale nonche' presso gli istituti di ricovero e cura a
carattere  scientifico. Le istituzioni sanitarie di cui agli articoli
41  42 e 43 della legge n. 833/1978, possono istituire comitati etici
presso  le  proprie  strutture  ovvero  avvalersi  dei comitati etici
istituiti   presso   le  aziende  sanitarie  locali  territorialmente
competenti.
    2.  I comitati etici sono costituiti con provvedimento del legale
rappresentante  dell'istituzione  sanitaria.  I  membri  del comitato
etico restano in carica per tre anni.
    3. Le procedure relative all'acquisizione della disponibilita' ed
alla  nomina  dei  componenti  devono  essere  informate alla massima
trasparenza  e  pubblicita'.  A  tal fine, preventivamente, il legale
rappresentante dell'istituzione sanitaria:
      a) stabilisce  i criteri per la nomina nonche' il numero minimo
di componenti esterni;
      b) determina  il  numero e la tipologia di figure professionali
di   cui   all'art.   5,   comma  3,  eventualmente  individuando  le
associazioni  cui  compete  la  designazione  del  componente  di cui
all'art. 5, comma 3 lettera d);
      e) provvede    per    la   pubblicizzazione   dell'avviso   per
l'acquisizione della disponibilita' e entro trenta giorni dal termine
fissato   per  la  ricezione  delle  candidature  previa  valutazione
comparativa  delle  stesse  effettua  le  nomine  e  convoca la prima
riunione.