Art. 4. Costituzione dei comitati etici 1. I comitati etici sono costituiti presso ciascuna azienda sanitaria regionale nonche' presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Le istituzioni sanitarie di cui agli articoli 41 42 e 43 della legge n. 833/1978, possono istituire comitati etici presso le proprie strutture ovvero avvalersi dei comitati etici istituiti presso le aziende sanitarie locali territorialmente competenti. 2. I comitati etici sono costituiti con provvedimento del legale rappresentante dell'istituzione sanitaria. I membri del comitato etico restano in carica per tre anni. 3. Le procedure relative all'acquisizione della disponibilita' ed alla nomina dei componenti devono essere informate alla massima trasparenza e pubblicita'. A tal fine, preventivamente, il legale rappresentante dell'istituzione sanitaria: a) stabilisce i criteri per la nomina nonche' il numero minimo di componenti esterni; b) determina il numero e la tipologia di figure professionali di cui all'art. 5, comma 3, eventualmente individuando le associazioni cui compete la designazione del componente di cui all'art. 5, comma 3 lettera d); e) provvede per la pubblicizzazione dell'avviso per l'acquisizione della disponibilita' e entro trenta giorni dal termine fissato per la ricezione delle candidature previa valutazione comparativa delle stesse effettua le nomine e convoca la prima riunione.