Art. 6.
                    Incompatibilita' e decadenza
    1.  E'  motivo di incompatibilita' la titolarita' di qualsivoglia
interesse   o   rapporto  di  lavoro  o  di  consulenza  con  imprese
industriali o commerciali di prodotti farmaceutici, biologici chimici
o  dietetici, di attrezzature o presidi medico chirurgici, nonche' di
qualsiasi  altra  attivita' o interesse che possa comunque turbare la
serenita'   del  giudizio.  Ciascun  componente  del  comitato  etico
all'atto  dell'accettazione  della nomina, rilascia una dichiarazione
attestante l'assenza delle situazioni di incompatibilita'.
    2. Sono causa di decadenza dall'incarico le seguenti condizioni:
      a) scadenza del mandato;
      b) insorgenza di incompatibilita' per conflitto di interesse;
      c) assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive;
      d) assenza,  ancorche'  giustificata,  protratta  per oltre sei
mesi;
      e) altri gravi motivi.
    3.  La  decadenza  e'  dichiarata  su proposta del presidente del
comitato  etico  dal legale rappresentante dell'istituzione sanitaria
che  provvede  alla  nomina  del nuovo componente entro il termine di
quindici giorni dalla notizia dell'intervenuta decadenza.