Art. 6. Incompatibilita' e decadenza 1. E' motivo di incompatibilita' la titolarita' di qualsivoglia interesse o rapporto di lavoro o di consulenza con imprese industriali o commerciali di prodotti farmaceutici, biologici chimici o dietetici, di attrezzature o presidi medico chirurgici, nonche' di qualsiasi altra attivita' o interesse che possa comunque turbare la serenita' del giudizio. Ciascun componente del comitato etico all'atto dell'accettazione della nomina, rilascia una dichiarazione attestante l'assenza delle situazioni di incompatibilita'. 2. Sono causa di decadenza dall'incarico le seguenti condizioni: a) scadenza del mandato; b) insorgenza di incompatibilita' per conflitto di interesse; c) assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive; d) assenza, ancorche' giustificata, protratta per oltre sei mesi; e) altri gravi motivi. 3. La decadenza e' dichiarata su proposta del presidente del comitato etico dal legale rappresentante dell'istituzione sanitaria che provvede alla nomina del nuovo componente entro il termine di quindici giorni dalla notizia dell'intervenuta decadenza.