Art. 2.
                              Principi

    1.   I  consiglieri  regionali  non  possono  essere  chiamati  a
rispondere  per  le  opinioni  espresse  e i voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni.
    2.  Nella fattispecie di cui al comma 1, sono ricomprese tutte le
attivita'  che  costituiscono  esplicazione della funzione consiliare
tipica,  sia  delle  attribuzioni  direttamente affidate al consiglio
regionale  dalla  Costituzione  e  dallo  statuto  o  da  altre fonti
normative cui la stessa Costituzione rinvia, nonche' quelle collegate
da  nesso  funzionale  con  l'esercizio  delle  attribuzioni  proprie
dell'organo legislativo regionale.
    3.  Il  consiglio  regionale e' l'organo competente a valutare la
insindacabilita'   della  condotta  eventualmente  addebitata  ad  un
proprio membro.