Art. 2. Principi 1. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. 2. Nella fattispecie di cui al comma 1, sono ricomprese tutte le attivita' che costituiscono esplicazione della funzione consiliare tipica, sia delle attribuzioni direttamente affidate al consiglio regionale dalla Costituzione e dallo statuto o da altre fonti normative cui la stessa Costituzione rinvia, nonche' quelle collegate da nesso funzionale con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo legislativo regionale. 3. Il consiglio regionale e' l'organo competente a valutare la insindacabilita' della condotta eventualmente addebitata ad un proprio membro.