Art. 4. Istruttoria 1. La giunta per le elezioni e' l'organismo interno consiliare che ha il compito di procedere all'istruttoria della valutazione di insindacabilita' e di riferire al consiglio ai fini dell'assunzione della deliberazione di cui all'art. 3, comma 2. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 19 novembre 2001 GHIGO