Art. 4.
                             Istruttoria

    1.  La  giunta  per le elezioni e' l'organismo interno consiliare
che  ha  il compito di procedere all'istruttoria della valutazione di
insindacabilita'  e  di riferire al consiglio ai fini dell'assunzione
della deliberazione di cui all'art. 3, comma 2.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 19 novembre 2001

                                GHIGO