Art. 10. Organizzazione dei servizi turistici 1. Gli organismi costituiti dai soggetti professionali disciplinati dalla presente legge, al fine di prestare in modo organizzato e strutturato i servizi turistici attinenti al proprio campo di competenza professionale, sono iscritti in elenchi tenuti ed aggiornati dalla provincia. 2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1, gli organismi costituiti nelle forme previste dal codice civile, che abbiano organico, strutture ed attrezzature adeguate in rapporto al tipo di attivita' che intendono svolgere. 3. La domanda per l'iscrizione nell'elenco deve essere presentata alla provincia e deve indicare: i servizi turistici prestati, l'elenco dei soggetti professionali che fanno parte dell'organismo richiedente, la sede, le modalita' di funzionamento, le strutture e le attrezzature, il territorio nel quale viene svolta l'attivita'. 4. La provincia rilascia agli organismi iscritti nell'elenco un attestato di iscrizione.