Art. 10.
                Organizzazione dei servizi turistici

    1.   Gli   organismi   costituiti   dai   soggetti  professionali
disciplinati  dalla  presente  legge,  al  fine  di  prestare in modo
organizzato  e  strutturato  i servizi turistici attinenti al proprio
campo di competenza professionale, sono iscritti in elenchi tenuti ed
aggiornati dalla provincia.
    2.  Possono  essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1, gli
organismi  costituiti  nelle  forme  previste  dal codice civile, che
abbiano  organico,  strutture ed attrezzature adeguate in rapporto al
tipo di attivita' che intendono svolgere.
    3. La domanda per l'iscrizione nell'elenco deve essere presentata
alla  provincia  e  deve  indicare:  i  servizi  turistici  prestati,
l'elenco  dei  soggetti  professionali che fanno parte dell'organismo
richiedente,  la  sede, le modalita' di funzionamento, le strutture e
le attrezzature, il territorio nel quale viene svolta l'attivita'.
    4.  La  provincia rilascia agli organismi iscritti nell'elenco un
attestato di iscrizione.