Art. 11. Tariffe professionali 1. Le tariffe praticate dai soggetti disciplinati dalla presente legge per le prestazioni dei servizi turistici di competenza sono liberamente definite dai soggetti stessi. 2. Per la definizione delle tariffe sono di norma prese come riferimento le tariffe annualmente indicate di concerto tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nella Regione. 3. Le tariffe sono comunicate, a fini di informazione ai turisti, alle agenzie di accoglienza e informazione turistica locali di cui al capo III della legge regionale n. 75/1996.