Art. 11.
                        Tariffe professionali

    1.  Le tariffe praticate dai soggetti disciplinati dalla presente
legge  per  le  prestazioni  dei servizi turistici di competenza sono
liberamente definite dai soggetti stessi.
    2.  Per  la  definizione  delle  tariffe sono di norma prese come
riferimento  le  tariffe  annualmente  indicate  di  concerto  tra le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative nella Regione.
    3. Le tariffe sono comunicate, a fini di informazione ai turisti,
alle agenzie di accoglienza e informazione turistica locali di cui al
capo III della legge regionale n. 75/1996.