Art. 13. Sanzioni amministrative 1. Chi svolge le attivita' riservate alle figure professionali di cui all'art. 2, comma 5, senza essere provvisto di abilitazione e senza essere iscritto negli elenchi provinciali e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione (Euro 516) a lire 5 milioni (Euro 2.582). 2. Gli operatori del settore turistico che, per le attivita' di cui all'art. 2, comma 5, si avvalgono di persone non provviste di abilitazione e non iscritte negli elenchi provinciali sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni (Euro 1.549) a lire 10 milioni (Euro 5.165). 3. L'uso del titolo di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 10 da parte di organismi che non ne sono iscritti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 3 milioni (Euro 1.549) a lire 10 milioni (Euro 5.165) da parte di ciascun componente dell'organismo. 4. L'applicazione di tariffe superiori a quelle dichiarate comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500 mila (Euro 258) a lire 2 milioni (Euro 1.032). 5. Ogni altra violazione delle norme della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 400 mila (Euro 206) a lire 2 milioni 500 mila (Euro 1.291). 6. L'accertamento delle violazioni e le irrogazioni delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge 24 dicembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).