Art. 13.
                       Sanzioni amministrative

    1. Chi svolge le attivita' riservate alle figure professionali di
cui  all'art.  2,  comma  5, senza essere provvisto di abilitazione e
senza  essere  iscritto  negli  elenchi  provinciali e' soggetto alla
sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione
(Euro 516) a lire 5 milioni (Euro 2.582).
    2.  Gli  operatori del settore turistico che, per le attivita' di
cui  all'art.  2,  comma  5, si avvalgono di persone non provviste di
abilitazione  e  non iscritte negli elenchi provinciali sono soggetti
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento di una somma da lire 3
milioni (Euro 1.549) a lire 10 milioni (Euro 5.165).
    3.  L'uso  del titolo di iscrizione negli elenchi di cui all'art.
10  da  parte  di  organismi  che  non  ne  sono iscritti comporta la
sanzione  amministrativa  del pagamento della somma da lire 3 milioni
(Euro 1.549)  a  lire  10  milioni  (Euro  5.165) da parte di ciascun
componente dell'organismo.
    4.  L'applicazione  di  tariffe  superiori  a  quelle  dichiarate
comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire
500 mila (Euro 258) a lire 2 milioni (Euro 1.032).
    5.  Ogni  altra  violazione  delle  norme  della  presente  legge
comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire
400 mila (Euro 206) a lire 2 milioni 500 mila (Euro 1.291).
    6.   L'accertamento  delle  violazioni  e  le  irrogazioni  delle
sanzioni  di  cui  alla  presente  legge  sono  effettuati secondo le
procedure previste dalla legge 24 dicembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale).