Art. 14.
                  Funzioni di vigilanza e controllo

    1.  Ferme  restando  le  competenze  dell'autorita'  di  pubblica
sicurezza,  le  funzioni  di vigilanza e di controllo sulle attivita'
professionali di cui all'art. 2, comma 5, sono esercitate dal comune,
cui sono devoluti i proventi delle sanzioni.