Art. 15.
    Modifiche all'ordinamento della professione di maestro di sci

    1.  Per l'esercizio delle funzioni trasferite dall'art. 83, comma
3,   lettera   d)  della  legge  regionale  26  aprile  2000,  n.  44
(Disposizioni  normative  per l'attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello  Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo
I  della  legge  15 marzo  1997, n. 59"), come modificata dalla legge
regionale  15 marzo 2001, n. 5, le comunita' montane si avvalgono del
collegio regionale dei maestri di sci.
    2 Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 50 / 1992,
e aggiunto il seguente:
      "2-bis.   Il  collegio  regionale  rilascia  agli  iscritti  un
tesserino che attesta l'iscrizione all'albo".
    3.  Il  comma  6  dell'art. 5 della legge regionale n. 50/1992 e'
sostituito dal seguente:
    "6.  Il  programma dei corsi e delle prove d'esame e' determinato
dalla  Regione,  sentito  il  collegio  regionale dei maestri di sci,
garantendo  il  rispetto  dei  criteri  e  dei livelli delle tecniche
sciistiche   definiti  dalla  federazione  italiana  sport  invernali
(F.I.S.I.)".
    4. Dopo il comma 7 dell'art. 6 della legge regionale n. 50 /1992,
e aggiunto il seguente:
    "7-bis.  La commissione e' validamente costituita con la presenza
della  meta'  piu'  uno  dei  componenti.  In  ogni  caso deve essere
garantita  la  presenza  della  meta'  piu'  uno  degli esperti nelle
materie  culturali  e della meta' piu' uno dei maestri di sci esperti
nella relativa specialita'."
    5.  Il  comma  2 dell'art. 7 della legge regionale n. 50/1992, e'
sostituito dal seguente:
    "2. Le modalita' per il periodico aggiornamento tecnico-didattico
e  culturale  dei  maestri  di  sci  sono  determinate  dal  collegio
regionale  dei  maestri  di sci, acquisito il parere favorevole della
Regione  e  prevedendo  l'impiego, per la parte tecnico-didattica, di
istruttori nazionali (F.I.S.I.)".
    6.  Il  comma  3  dell'art.  7 della legge regionale n.50/1992 e'
sostituito dal seguente:
    "3.  Nel  caso  di  impossibilita'  di  frequenza  dei corsi, per
malattia  o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro
di   sci   e'   tenuto   a  frequentare  il  corso  di  aggiornamento
immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in questo
caso la validita' dell'iscrizione all'albo professionale e' prorogata
solo fino al primo corso successivo alla cessazione dell'impedimento.
La  mancata frequenza di tale corso comporta la sospensione dall'albo
professionale".
    7.  Al comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 50/1992, sono
aggiunte, in fine, le parole "Nei confronti dei cittadini dell'Unione
europea  si  applicano  le disposizioni di cui al decreto legislativo
2 maggio  1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa
ad  un  secondo  sistema  generale di riconoscimento della formazione
professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE)".
    8.  Sono  delegificate  le  norme  regionali  riguardanti i sotto
elencati  aspetti,  che  vengono disciplinati con atti amministrativi
della giunta regionale:
      a) modalita' per l'iscrizione alla professione, di cui all'art.
4 della legge regionale n. 50/1992;
      b) procedure di accertamento dell'abilitazione professionale di
cui all'art. 5, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 50/1992;
      c) composizione  e  durata  in carica della commissione e delle
sottocommissioni  di esame di cui all'art. 6 della legge regionale n.
50/1992,  garantendo  la  presenza  di  quattro esperti nelle materie
culturali  previste  dal  programma dei corsi e degli esami, nonche',
per  ciascuna  specialita',  da  due a cinque maestri particolarmente
esperti,  di  cui  la maggioranza scelti tra maestri che rivestano la
qualifica  di  istruttore  nazionale della Federazione italiana sport
invernali (F.I.S.I.).