Art. 15. Modifiche all'ordinamento della professione di maestro di sci 1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite dall'art. 83, comma 3, lettera d) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), come modificata dalla legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, le comunita' montane si avvalgono del collegio regionale dei maestri di sci. 2 Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 50 / 1992, e aggiunto il seguente: "2-bis. Il collegio regionale rilascia agli iscritti un tesserino che attesta l'iscrizione all'albo". 3. Il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 50/1992 e' sostituito dal seguente: "6. Il programma dei corsi e delle prove d'esame e' determinato dalla Regione, sentito il collegio regionale dei maestri di sci, garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.)". 4. Dopo il comma 7 dell'art. 6 della legge regionale n. 50 /1992, e aggiunto il seguente: "7-bis. La commissione e' validamente costituita con la presenza della meta' piu' uno dei componenti. In ogni caso deve essere garantita la presenza della meta' piu' uno degli esperti nelle materie culturali e della meta' piu' uno dei maestri di sci esperti nella relativa specialita'." 5. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 50/1992, e' sostituito dal seguente: "2. Le modalita' per il periodico aggiornamento tecnico-didattico e culturale dei maestri di sci sono determinate dal collegio regionale dei maestri di sci, acquisito il parere favorevole della Regione e prevedendo l'impiego, per la parte tecnico-didattica, di istruttori nazionali (F.I.S.I.)". 6. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n.50/1992 e' sostituito dal seguente: "3. Nel caso di impossibilita' di frequenza dei corsi, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci e' tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in questo caso la validita' dell'iscrizione all'albo professionale e' prorogata solo fino al primo corso successivo alla cessazione dell'impedimento. La mancata frequenza di tale corso comporta la sospensione dall'albo professionale". 7. Al comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 50/1992, sono aggiunte, in fine, le parole "Nei confronti dei cittadini dell'Unione europea si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE)". 8. Sono delegificate le norme regionali riguardanti i sotto elencati aspetti, che vengono disciplinati con atti amministrativi della giunta regionale: a) modalita' per l'iscrizione alla professione, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 50/1992; b) procedure di accertamento dell'abilitazione professionale di cui all'art. 5, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 50/1992; c) composizione e durata in carica della commissione e delle sottocommissioni di esame di cui all'art. 6 della legge regionale n. 50/1992, garantendo la presenza di quattro esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami, nonche', per ciascuna specialita', da due a cinque maestri particolarmente esperti, di cui la maggioranza scelti tra maestri che rivestano la qualifica di istruttore nazionale della Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.).