Art. 16.
     Modifiche all'ordinamento della professione di guida alpina

    1.  Per l'esercizio delle funzioni trasferite dall'art. 83, comma
3, lettera e) della legge regionale n. 44/2000, come modificata dalla
legge  regionale  n.  5/2001,  le  comunita' montane si avvalgono del
collegio regionale delle guide alpine.
    2.   Dopo   il   comma  8,  dell'art.  7  della  legge  regionale
29 settembre  1994,  n.  41  (Ordinamento  della professione di guida
alpina) e' aggiunto il seguente:
    "8-bis.  La commissione e' validamente costituita con la presenza
della meta' piu' uno dei componenti.".
    3.   Sono   delegificate   le   norme  regionali  riguardanti  la
composizione  della  commissione e delle sottocommissioni di esame di
cui  all'art.  7,  commi 7 e 8, della legge regionale n. 41/1994, che
vengono disciplinate con atti amministrativi della giunta regionale.