Art. 16. Modifiche all'ordinamento della professione di guida alpina 1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite dall'art. 83, comma 3, lettera e) della legge regionale n. 44/2000, come modificata dalla legge regionale n. 5/2001, le comunita' montane si avvalgono del collegio regionale delle guide alpine. 2. Dopo il comma 8, dell'art. 7 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina) e' aggiunto il seguente: "8-bis. La commissione e' validamente costituita con la presenza della meta' piu' uno dei componenti.". 3. Sono delegificate le norme regionali riguardanti la composizione della commissione e delle sottocommissioni di esame di cui all'art. 7, commi 7 e 8, della legge regionale n. 41/1994, che vengono disciplinate con atti amministrativi della giunta regionale.