Art. 17.
                          Norma transitoria

    1. Nella prima applicazione della presente legge sono iscritti di
diritto negli elenchi provinciali di cui all'art. 7, coloro che erano
gia'  iscritti negli elenchi provinciali delle professioni turistiche
di  cui  all'art.  4  della  legge  regionale  18  luglio 1989, n. 41
(Disciplina  delle  professioni  turistiche),  previa  conferma della
volonta' di rimanere iscritti nell'elenco.
    2. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti amministrativi di
cui  agli  articoli  4  e  5, i corsi di qualificazione e le relative
prove di accertamento sono organizzati con riferimento ai programmi e
alle  modalita' approvati dalla giunta regionale ai sensi della legge
regionale n. 41/1989.
    3.  Le  figure  di  guida  e accompagnatore turistico, cosi' come
individuate  dall'art.  2  della  legge  regionale  n.  41/1989, sono
ricomprese  di  diritto  nella  deliberazione  della giunta regionale
adottata ai sensi dell'art. 2, comma 5.