Art. 17. Norma transitoria 1. Nella prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto negli elenchi provinciali di cui all'art. 7, coloro che erano gia' iscritti negli elenchi provinciali delle professioni turistiche di cui all'art. 4 della legge regionale 18 luglio 1989, n. 41 (Disciplina delle professioni turistiche), previa conferma della volonta' di rimanere iscritti nell'elenco. 2. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti amministrativi di cui agli articoli 4 e 5, i corsi di qualificazione e le relative prove di accertamento sono organizzati con riferimento ai programmi e alle modalita' approvati dalla giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 41/1989. 3. Le figure di guida e accompagnatore turistico, cosi' come individuate dall'art. 2 della legge regionale n. 41/1989, sono ricomprese di diritto nella deliberazione della giunta regionale adottata ai sensi dell'art. 2, comma 5.