Art. 18.
                        Abrogazione di norme

    1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
      a) legge  regionale  18 luglio  1989,  n.  41 (Disciplina delle
professioni turistiche);
      b) legge  regionale 29 settembre 1992, n. 44 (Ordinamento della
professione  di  direttore  d'albergo), come modificata dall'art. 10,
comma  1,  della  legge  regionale  24 gennaio  1995,  n.  14  (Nuova
classificazione delle aziende alberghiere).
    2. Sono abrogate, a decorrere dall'entrata in vigore dei relativi
provvedimenti amministrativi, ai sensi rispettivamente degli articoli
15, comma 8, e 16, comma 3, le seguenti norme:
      a) art.  4,  art.  5,  commi  2,  3,  4, 5 e art. 6 della legge
regionale 23 novembre 1992, n. 50;
      b) art. 7, commi 7 e 8 della legge regionale 29 settembre 1994,
n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina).
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 26 novembre 2001

                                GHIGO