Art. 18. Abrogazione di norme 1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) legge regionale 18 luglio 1989, n. 41 (Disciplina delle professioni turistiche); b) legge regionale 29 settembre 1992, n. 44 (Ordinamento della professione di direttore d'albergo), come modificata dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere). 2. Sono abrogate, a decorrere dall'entrata in vigore dei relativi provvedimenti amministrativi, ai sensi rispettivamente degli articoli 15, comma 8, e 16, comma 3, le seguenti norme: a) art. 4, art. 5, commi 2, 3, 4, 5 e art. 6 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50; b) art. 7, commi 7 e 8 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 26 novembre 2001 GHIGO