Art. 3. Abilitazione professionale 1. L'abilitazione all'esercizio delle professioni relative alle figure di cui all'art. 2, comma 5, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di qualificazione ed il superamento di una prova finale di accertamento. 2. I corsi di qualificazione sono organizzati dai soggetti formativi previsti dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attivita' di formazione ed orientamento professionale), e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei programmi approvati dalla giunta regionale, e sono riconosciuti dalle province. 3. I requisiti per l'ammissione ai corsi di qualificazione e per il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1, sono determinati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, fermo restando l'obbligo del diploma di scuola media superiore e della conoscenza di una o piu' lingue straniere per le figure di guida turistica e di accompagnatore turistico e del diploma di scuola media superiore per la figura di animatore turistico. 4. Per le qualifiche di istruttore nautico, e relative specialita', e di accompagnatore di turismo equestre, tra quelle individuate ai sensi dell'art. 2, comma 5, la provincia riconosce altresi', ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 7, i titoli equivalenti rilasciati secondo le rispettive competenze tecniche dalle federazioni sportive del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). 5. L'ammissione ai corsi e' subordinata al superamento di una prova attitudinale. 6. Coloro che sono in possesso dei titoli professionali relativi alle figure di cui all'art. 2, comma 5, o equivalenti, conseguiti in altre Regioni italiane o in Stati esteri e intendono ottenere il riconoscimento dell'abilitazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 7 ne fanno richiesta alla provincia, che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e conoscenze professionali, con quelli previsti dalla presente legge, e dispone l'applicazione di eventuali misure compensative per il riconoscimento dell'abilitazione professionale e l'iscrizione nell'elenco, consistenti nella frequenza di un corso di formazione integrativo, o nell'espletamento di un periodo di tirocinio, o nell'effettuazione di una prova d'esame, secondo criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale.