Art. 3.
                     Abilitazione professionale

    1.  L'abilitazione  all'esercizio delle professioni relative alle
figure  di cui all'art. 2, comma 5, si consegue mediante la frequenza
di  appositi  corsi  di qualificazione ed il superamento di una prova
finale di accertamento.
    2.  I  corsi  di  qualificazione  sono  organizzati  dai soggetti
formativi  previsti  dalla  legge  regionale  13 aprile  1995,  n. 63
(Disciplina   delle   attivita'   di   formazione   ed   orientamento
professionale),  e  successive  modifiche ed integrazioni, sulla base
dei  programmi  approvati dalla giunta regionale, e sono riconosciuti
dalle province.
    3.  I requisiti per l'ammissione ai corsi di qualificazione e per
il   conseguimento   dell'abilitazione   di  cui  al  comma  1,  sono
determinati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare,  fermo  restando  l'obbligo  del  diploma di scuola media
superiore  e  della  conoscenza di una o piu' lingue straniere per le
figure di guida turistica e di accompagnatore turistico e del diploma
di scuola media superiore per la figura di animatore turistico.
    4.   Per   le   qualifiche  di  istruttore  nautico,  e  relative
specialita',  e  di  accompagnatore  di  turismo equestre, tra quelle
individuate  ai  sensi  dell'art.  2, comma 5, la provincia riconosce
altresi',  ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 7, i
titoli   equivalenti  rilasciati  secondo  le  rispettive  competenze
tecniche  dalle  federazioni sportive del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI).
    5.  L'ammissione  ai  corsi  e' subordinata al superamento di una
prova attitudinale.
    6.  Coloro che sono in possesso dei titoli professionali relativi
alle  figure di cui all'art. 2, comma 5, o equivalenti, conseguiti in
altre  Regioni  italiane  o  in  Stati esteri e intendono ottenere il
riconoscimento  dell'abilitazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco
di  cui  all'art.  7  ne fanno richiesta alla provincia, che verifica
l'equivalenza  del  titolo  e  dei  relativi  contenuti  e conoscenze
professionali,  con  quelli  previsti dalla presente legge, e dispone
l'applicazione di eventuali misure compensative per il riconoscimento
dell'abilitazione    professionale    e   l'iscrizione   nell'elenco,
consistenti  nella frequenza di un corso di formazione integrativo, o
nell'espletamento di un periodo di tirocinio, o nell'effettuazione di
una  prova d'esame, secondo criteri stabiliti con deliberazione della
giunta regionale.