Art. 4.
                  Programmi dei corsi e degli esami

    1.  I  programmi  dei corsi di qualificazione e le modalita' ed i
criteri     degli    esami    per    l'accertamento    dell'idoneita'
tecnico-professionale  e  per il rilascio delle abilitazioni previste
dalla  presente  legge, nonche' delle specializzazioni e specialita',
sono approvati dalla giunta regionale.
    2.  I  programmi  di cui al comma 1, stabiliscono anche i criteri
per il riconoscimento di eventuali crediti formativi.
    3.  I  corsi sono organizzati secondo gli obiettivi, i principi e
le procedure di cui alla legge regionale n. 63/1995.
    4.  I  corsi  di  aggiornamento  hanno,  di norma, per oggetto le
stesse  materie  dei  corsi  di qualificazione e si concludono con il
rilascio di un attestato di frequenza.
    5.  I corsi di specializzazione hanno valenza di tipo regionale e
sono  organizzati  e  pubblicizzati  anche  in  coordinamento  tra le
province dove si svolgono effettivamente.