Art. 4. Programmi dei corsi e degli esami 1. I programmi dei corsi di qualificazione e le modalita' ed i criteri degli esami per l'accertamento dell'idoneita' tecnico-professionale e per il rilascio delle abilitazioni previste dalla presente legge, nonche' delle specializzazioni e specialita', sono approvati dalla giunta regionale. 2. I programmi di cui al comma 1, stabiliscono anche i criteri per il riconoscimento di eventuali crediti formativi. 3. I corsi sono organizzati secondo gli obiettivi, i principi e le procedure di cui alla legge regionale n. 63/1995. 4. I corsi di aggiornamento hanno, di norma, per oggetto le stesse materie dei corsi di qualificazione e si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza. 5. I corsi di specializzazione hanno valenza di tipo regionale e sono organizzati e pubblicizzati anche in coordinamento tra le province dove si svolgono effettivamente.