Art. 5. Commissioni d'esame 1. Le commissioni d'esame sono nominate dalla provincia. 2. Con deliberazione della giunta regionale e' stabilita la composizione delle commissioni d'esame per ciascuna delle professioni individuate, ai sensi dell'art. 2, comma 5, dalla presente legge, garantendo la presenza di almeno tre esperti nelle materie d'esame, di cui uno designato dal soggetto che ha organizzato il corso e uno designato dall'organizzazione professionale di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale, qualora esistente. 3. Le commissioni sono integrate da esperti nelle lingue straniere, qualora queste siano previste dal programma d'esame. 4. Per ogni commissione possono essere nominati dei membri supplenti. 5. I compensi ai presidenti e ai componenti delle commissioni esaminatrici sono corrisposti ai sensi della legge regionale 4 agosto 1997, n. 44 (Sostituzione dell'art. 25-bis della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 "Disciplina delle attivita' di formazione professionale", richiamato in vigore dall'art. 2 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 36 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 "Disciplina delle attivita' di formazione e orientamento professionale "). 6. Ai componenti delle commissioni provinciali previste dall'art. 8 della legge regionale del 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attivita' di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo) sono corrisposti i gettoni di presenza nella misura prevista dall'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).