Art. 5.
                         Commissioni d'esame

    1. Le commissioni d'esame sono nominate dalla provincia.
    2.  Con  deliberazione  della  giunta  regionale  e' stabilita la
composizione delle commissioni d'esame per ciascuna delle professioni
individuate,  ai  sensi  dell'art.  2, comma 5, dalla presente legge,
garantendo  la  presenza di almeno tre esperti nelle materie d'esame,
di  cui  uno designato dal soggetto che ha organizzato il corso e uno
designato dall'organizzazione professionale di categoria maggiormente
rappresentativa a livello provinciale, qualora esistente.
    3.   Le  commissioni  sono  integrate  da  esperti  nelle  lingue
straniere, qualora queste siano previste dal programma d'esame.
    4.  Per  ogni  commissione  possono  essere  nominati  dei membri
supplenti.
    5.  I  compensi  ai  presidenti e ai componenti delle commissioni
esaminatrici sono corrisposti ai sensi della legge regionale 4 agosto
1997,  n.  44  (Sostituzione  dell'art.  25-bis della legge regionale
25 febbraio  1980,  n.  8  "Disciplina  delle attivita' di formazione
professionale",   richiamato   in  vigore  dall'art.  2  della  legge
regionale  3 luglio 1996, n. 36 "Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale  13 aprile  1995,  n.  63  "Disciplina  delle  attivita' di
formazione e orientamento professionale ").
    6. Ai componenti delle commissioni provinciali previste dall'art.
8  della  legge  regionale del 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle
attivita'  di  organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo)
sono   corrisposti  i  gettoni  di  presenza  nella  misura  prevista
dall'art.  82  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).