Art. 6.
                     Aggiornamento professionale

    1.  I corsi di aggiornamento sono obbligatori ogni cinque anni di
attivita'  e  si  concludono  con  il  rilascio  di  un  attestato di
frequenza.  Il  mancato conseguimento di tale attestato per oltre tre
anni dalla scadenza di detto termine, comporta la cancellazione dagli
elenchi professionali di cui all'art. 7.
    2.  Il  professionista  impossibilitato a frequentare il corso di
aggiornamento  a  causa  di  malattia  o  altro  comprovato motivo di
forza maggiore  e'  tenuto  a  frequentare  il corso di aggiornamento
immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento.