Art. 6. Aggiornamento professionale 1. I corsi di aggiornamento sono obbligatori ogni cinque anni di attivita' e si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza. Il mancato conseguimento di tale attestato per oltre tre anni dalla scadenza di detto termine, comporta la cancellazione dagli elenchi professionali di cui all'art. 7. 2. Il professionista impossibilitato a frequentare il corso di aggiornamento a causa di malattia o altro comprovato motivo di forza maggiore e' tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento.