Art. 7.
                        Elenchi professionali

    1.  Coloro  che  hanno conseguito l'abilitazione professionale di
cui all'art. 3 vengono iscritti in appositi elenchi, dietro richiesta
dell'interessato.  La  cancellazione dagli elenchi e' disposta per la
perdita  dei  requisiti  soggettivi  o  a richiesta dell'interessato,
ovvero   per   la   mancata  frequenza  dei  corsi  di  aggiornamento
obbligatori.
    2. La provincia cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi di
coloro che sono abilitati all'esercizio delle professioni turistiche.
Negli elenchi viene specificata la professione, la specializzazione o
specialita',   la   localita'   o   il   territorio   di  riferimento
dell'attivita',  le  lingue  conosciute,  la  frequenza  dei corsi di
aggiornamento; negli elenchi viene altresi', annotato se gli iscritti
esercitano effettivamente l'attivita'.
    3. La provincia rilascia agli iscritti negli elenchi un tesserino
che  attesta  l'iscrizione,  l'abilitazione  posseduta e le eventuali
specializzazioni o specialita'.
    4.  La  provincia  provvede ad inviare periodicamente gli elenchi
aggiornati alle agenzie di accoglienza e promozione turistica locale,
di  cui  al  capo  III  della  legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75
(Organizzazione   dell'attivita'   di   promozione,   accoglienza,  e
informazione  turistica  in  Piemonte),  ai  fini  di informazione ai
turisti.