Art. 7. Elenchi professionali 1. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione professionale di cui all'art. 3 vengono iscritti in appositi elenchi, dietro richiesta dell'interessato. La cancellazione dagli elenchi e' disposta per la perdita dei requisiti soggettivi o a richiesta dell'interessato, ovvero per la mancata frequenza dei corsi di aggiornamento obbligatori. 2. La provincia cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi di coloro che sono abilitati all'esercizio delle professioni turistiche. Negli elenchi viene specificata la professione, la specializzazione o specialita', la localita' o il territorio di riferimento dell'attivita', le lingue conosciute, la frequenza dei corsi di aggiornamento; negli elenchi viene altresi', annotato se gli iscritti esercitano effettivamente l'attivita'. 3. La provincia rilascia agli iscritti negli elenchi un tesserino che attesta l'iscrizione, l'abilitazione posseduta e le eventuali specializzazioni o specialita'. 4. La provincia provvede ad inviare periodicamente gli elenchi aggiornati alle agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, di cui al capo III della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza, e informazione turistica in Piemonte), ai fini di informazione ai turisti.