Art. 8.
                     Esercizio delle professioni

    1.  L'esercizio  delle professioni di cui all'art. 2, comma 5, e'
riservato  a  coloro  che  hanno  conseguito  l'abilitazione ai sensi
dell'art.  3  e  sono  iscritti  negli  elenchi  professionali di cui
all'art. 7.