Art. 9. Limiti di applicazione della legge 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano: a) al direttore o ai dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio che svolgono attivita' di accoglienza, assistenza ed accompagnamento dei clienti delle agenzie; b) a coloro che svolgono, a titolo gratuito, le attivita' disciplinate dalla presente legge a favore di soci ed assistiti di enti ed organismi, che operano senza fine di lucro per finalita' ricreative, culturali, religiose e sociali ovvero operino, su incarico di un ente locale, in ragione di conoscenze specialistiche; c) alle attivita' didattiche o di educazione ambientale svolte da esperti, anche sui luoghi oggetto di studio, rivolte a scuole di ogni ordine e grado. 2. E' fatto divieto a coloro che svolgono, ai sensi del comma 1, le attivita' disciplinate dalla presente legge di fregiarsi dei titoli professionali di cui all'art. 2, comma 5.