Art. 9.
                 Limiti di applicazione della legge

    1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
      a) al  direttore  o  ai dipendenti qualificati delle agenzie di
viaggio   che   svolgono  attivita'  di  accoglienza,  assistenza  ed
accompagnamento dei clienti delle agenzie;
      b) a  coloro  che  svolgono,  a  titolo  gratuito, le attivita'
disciplinate  dalla  presente  legge a favore di soci ed assistiti di
enti  ed  organismi,  che  operano  senza fine di lucro per finalita'
ricreative,   culturali,  religiose  e  sociali  ovvero  operino,  su
incarico di un ente locale, in ragione di conoscenze specialistiche;
      c) alle  attivita' didattiche o di educazione ambientale svolte
da  esperti,  anche sui luoghi oggetto di studio, rivolte a scuole di
ogni ordine e grado.
    2.  E' fatto divieto a coloro che svolgono, ai sensi del comma 1,
le  attivita'  disciplinate  dalla  presente  legge  di fregiarsi dei
titoli professionali di cui all'art. 2, comma 5.