Art. 10.
                        Presentazione del SIA
    1.  Il  proponente di progetto assoggettato a procedura di VIA ai
sensi  dell'art.  4 ovvero per effetto della procedura di verifica di
cui   all'art.  16  presenta  all'autorita'  competente  una  domanda
contenente il progetto definitivo e il SIA predisposto in conformita'
alle disposizioni di cui all'art. 8 e agli eventuali esiti della fase
di definizione del contenuti del SIA di cui all'art. 9.
    2.  La  domanda  elenca  le  amministrazioni  interessate  ed  e'
corredata   della   documentazione   e  degli  elaborati  progettuali
richiesti   dalla  normativa  vigente  per  il  rilascio  di  intese,
concessioni,  autorizzazioni,  pareri,  nulla  osta, assensi comunque
denominati,    necessari    per   la   realizzazione   dell'opera   o
dell'intervento.
    3.  L'ufficio  competente,  entro quindici giorni dal ricevimento
della   domanda  si  esprime  in  merito  alla  individuazione  delle
amministrazioni  interessate,  accerta  la completezza del SIA, della
documentazione  e degli elaborati di cui al comma 2 e puo' richiedere
per  una sola volta le integrazioni necessarie, assegnando un termine
non superiore a venti giorni.
    4.  Nei  quindici  giorni  di  cui  al  comma  3  e' facolta' del
proponente presentare integrazioni di propria iniziativa.