Art. 10. Presentazione del SIA 1. Il proponente di progetto assoggettato a procedura di VIA ai sensi dell'art. 4 ovvero per effetto della procedura di verifica di cui all'art. 16 presenta all'autorita' competente una domanda contenente il progetto definitivo e il SIA predisposto in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 8 e agli eventuali esiti della fase di definizione del contenuti del SIA di cui all'art. 9. 2. La domanda elenca le amministrazioni interessate ed e' corredata della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento. 3. L'ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda si esprime in merito alla individuazione delle amministrazioni interessate, accerta la completezza del SIA, della documentazione e degli elaborati di cui al comma 2 e puo' richiedere per una sola volta le integrazioni necessarie, assegnando un termine non superiore a venti giorni. 4. Nei quindici giorni di cui al comma 3 e' facolta' del proponente presentare integrazioni di propria iniziativa.