Art. 11. Deposito e pubblicizzazione del SIA 1. Trascorso il termine dei quindici giorni di cui all'art. 10, comma 3, ovvero quello assegnato per la documentazione integrativa, il proponente provvede al deposito del progetto definitivo e del SIA presso gli uffici competenti della Regione della provincia e dei comuni interessati. 2. Il proponente provvede a far pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, nonche' su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, l'annuncio dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati il proponente, l'oggetto, la localizzazione e una sommaria descrizione dell'opera o dell'intervento, nonche' l'indicazione dei termini e dei luoghi di depositi. 3. Il proponente, inoltre, invia il progetto e il SIA, corredato della eventuale documentazione integrativa di cui all'art. 10, comma 3, agli enti di gestione qualora il progetto interessi il territorio di aree naturali protette, nonche' alle altre amministrazioni interessate. 4. Le province, i comuni e gli enti di gestione delle aree protette devono esprimere il parere previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.