Art. 11.
                 Deposito e pubblicizzazione del SIA
    1.  Trascorso  il termine dei quindici giorni di cui all'art. 10,
comma  3,  ovvero quello assegnato per la documentazione integrativa,
il  proponente provvede al deposito del progetto definitivo e del SIA
presso  gli  uffici  competenti  della  Regione della provincia e dei
comuni interessati.
    2.  Il  proponente  provvede  a  far  pubblicare  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione, nonche' su un quotidiano nazionale e su un
quotidiano  locale  diffuso  nel  territorio  interessato, l'annuncio
dell'avvenuto  deposito,  nel  quale  sono specificati il proponente,
l'oggetto,  la localizzazione e una sommaria descrizione dell'opera o
dell'intervento,  nonche'  l'indicazione  dei termini e dei luoghi di
depositi.
    3.  Il proponente, inoltre, invia il progetto e il SIA, corredato
della  eventuale documentazione integrativa di cui all'art. 10, comma
3,  agli enti di gestione qualora il progetto interessi il territorio
di   aree  naturali  protette,  nonche'  alle  altre  amministrazioni
interessate.
    4.  Le  province,  i  comuni  e  gli  enti di gestione delle aree
protette  devono  esprimere  il parere previsto dall'art. 5, comma 2,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 12 aprile 1996 entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione.