Art. 12. Partecipazione 1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione chiunque puo' prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorita' competente tendenti a fornire elementi conoscitivi e valutativi sui possibili effetti dell'intervento. 2. L'autorita' competente puo' rigettare le osservazioni per manifesta infondatezza tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, dandone risposta scritta a coloro i quali le hanno avanzate. In caso di osservazioni sottoscritte da piu' persone, la risposta viene fornita solo al primo firmatario. 3. Entro i successivi dieci giorni le osservazioni presentate, escluse quelle di cui al comma 2, sono comunicate al proponente, il quale ha facolta' di presentare le proprie controdeduzioni entro venti giorni. 4. A partire dall'esercizio finanziario 2001, avvenuti il deposito e la trasmissione di cui all'art. 11, commi l e 3, l'autorita' competente puo' promuovere una istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni e i soggetti interessati per fornire una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della VIA. Alla istruttoria e' data adeguata pubblicita' e deve essere invitato il proponente. Qualora l'istruttoria pubblica non abbia luogo, l'autorita' competente promuove il contraddittorio tra il proponente e coloro che hanno presentato pareri e osservazioni. La procedura del presente comma deve svolgersi e concludersi entro trenta giorni dal termine di cui al comma 3. Alla copertura degli oneri di propria competenza ovenienti dalla presente disposizione la Regione provvedera' in sede di bilancio di previsione annuale. 5. L'ufficio competente entro quindici giorni comunica gli esiti dell'istruttoria pubblica ovvero del contraddittorio alle amministrazioni interessate nonche' al proponente, il quale entro i successivi quindici giorni puo' fornire le proprie controdeduzioni. 6. Qualora il proponente intenda, prima della conclusione delle procedure di VIA, uniformare, in tutto o in parte, il progetto di intervento o di opera ai pareri, osservazioni o contributi espressi ai sensi del precedenti commi, ne fa richiesta all'autorita' competente. La richiesta interrompe il termine della procedura che ricomincia a decorrere con il deposito, di cui all'art. 11, comma 1, del progetto modificato. 7. Su iniziativa dell'assessore regionale all'ambiente o di altra autorita' competente sul SIA si esprime il comitato per la VIA di cui all'art. 28. 8. Scaduti tutti i termini, l'ufficio competente predispone entro i successivi quindici giorni un rapporto sull'impatto ambientale dell'intervento.