Art. 12.
                           Partecipazione
    1.  Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione chiunque puo' prendere visione
degli   elaborati   depositati   e   presentare,  in  forma  scritta,
osservazioni  all'autorita'  competente  tendenti  a fornire elementi
conoscitivi e valutativi sui possibili effetti dell'intervento.
    2.  L'autorita'  competente  puo'  rigettare  le osservazioni per
manifesta   infondatezza   tenuto  conto  delle  caratteristiche  del
progetto  e  della  sua  localizzazione,  dandone  risposta scritta a
coloro   i   quali   le  hanno  avanzate.  In  caso  di  osservazioni
sottoscritte da piu' persone, la risposta viene fornita solo al primo
firmatario.
    3.  Entro  i  successivi dieci giorni le osservazioni presentate,
escluse  quelle  di cui al comma 2, sono comunicate al proponente, il
quale  ha  facolta'  di  presentare  le proprie controdeduzioni entro
venti giorni.
    4.   A  partire  dall'esercizio  finanziario  2001,  avvenuti  il
deposito  e  la  trasmissione  di  cui  all'art.  11,  commi  l  e 3,
l'autorita'  competente  puo' promuovere una istruttoria pubblica con
le  amministrazioni,  le  associazioni  e  i soggetti interessati per
fornire  una  completa  informazione  sul  progetto  e  sul SIA e per
acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della VIA.
Alla  istruttoria e' data adeguata pubblicita' e deve essere invitato
il  proponente.  Qualora  l'istruttoria  pubblica  non  abbia  luogo,
l'autorita'  competente promuove il contraddittorio tra il proponente
e coloro che hanno presentato pareri e osservazioni. La procedura del
presente  comma  deve svolgersi e concludersi entro trenta giorni dal
termine  di  cui  al  comma  3. Alla copertura degli oneri di propria
competenza   ovenienti   dalla   presente   disposizione  la  Regione
provvedera' in sede di bilancio di previsione annuale.
    5.  L'ufficio competente entro quindici giorni comunica gli esiti
dell'istruttoria    pubblica    ovvero   del   contraddittorio   alle
amministrazioni  interessate  nonche' al proponente, il quale entro i
successivi quindici giorni puo' fornire le proprie controdeduzioni.
    6.  Qualora  il proponente intenda, prima della conclusione delle
procedure  di  VIA,  uniformare,  in tutto o in parte, il progetto di
intervento  o  di opera ai pareri, osservazioni o contributi espressi
ai   sensi  del  precedenti  commi,  ne  fa  richiesta  all'autorita'
competente.  La  richiesta  interrompe il termine della procedura che
ricomincia  a decorrere con il deposito, di cui all'art. 11, comma 1,
del progetto modificato.
    7. Su iniziativa dell'assessore regionale all'ambiente o di altra
autorita' competente sul SIA si esprime il comitato per la VIA di cui
all'art. 28.
    8. Scaduti tutti i termini, l'ufficio competente predispone entro
i  successivi  quindici  giorni  un  rapporto sull'impatto ambientale
dell'intervento.