Art. 13. Valutazione di impatto ambientale 1. Conclusi gli adempimenti prescritti nei precedenti articoli e comunque non oltre novanta giorni dalla scadenza del termine per l'espressione del pareri della provincia, dei comuni e degli enti di gestione di cui all'art. 11, comma 4, l'autorita' competente delibera la VIA esprimendosi contestualmente sulle osservazioni presentate. L'autorita' competente delibera la VIA anche in assenza dei predetti pareri. 2. In materia di lavori pubblici la VIA e' resa nei termini previsti dall'art. 7, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni. 3. La deliberazione dell'autorita' competente e' notificata al proponente e comunicata alle amministrazioni interessate ed e' pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione. Un estratto di tale deliberazione e' pubblicato, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato. 4. Le autorita' competenti informano annualmente il Ministro dell'ambiente circa i provvedimenti adottati e le procedure di VIA in corso.