Art. 13.
                  Valutazione di impatto ambientale
    1.  Conclusi gli adempimenti prescritti nei precedenti articoli e
comunque  non  oltre  novanta  giorni  dalla scadenza del termine per
l'espressione  del pareri della provincia, dei comuni e degli enti di
gestione di cui all'art. 11, comma 4, l'autorita' competente delibera
la  VIA  esprimendosi  contestualmente sulle osservazioni presentate.
L'autorita'  competente delibera la VIA anche in assenza dei predetti
pareri.
    2.  In  materia  di  lavori  pubblici  la VIA e' resa nei termini
previsti  dall'art. 7, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni e integrazioni.
    3.  La  deliberazione  dell'autorita' competente e' notificata al
proponente  e  comunicata  alle  amministrazioni  interessate  ed  e'
pubblicata  per  estratto  nel Bollettino ufficiale della Regione. Un
estratto  di tale deliberazione e' pubblicato, a cura del proponente,
su  un  quotidiano  nazionale  e  su un quotidiano locale diffuso nel
territorio interessato.
    4.  Le  autorita'  competenti  informano  annualmente il Ministro
dell'ambiente circa i provvedimenti adottati e le procedure di VIA in
corso.