Art. 15.
                          Effetti della VIA
    1. La VIA positiva obbliga il proponente a conformare il progetto
alle  eventuali prescrizioni in essa contenute per la realizzazione e
a monitorare nel tempo l'intervento o l'opera.
    2.  La  VIA  negativa preclude la realizzazione dell'intervento o
dell'opera.
    3.  La  VIA  positiva ha efficacia per il tempo, in ogni caso non
superiore  a  tre anni, stabilito nell'atto recante la valutazione di
impatto  ambientale  in  relazione alle caratteristiche del progetto,
anche  in  deroga  ai  termini  inferiori  previsti  per  le  intese,
concessioni,  autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi in
qualunque   modo  denominati,  comunque  acquisiti.  Trascorso  detto
periodo  senza  che  sia stato dato inizio ai lavori, le procedure di
VIA devono essere rinnovate.
    4.  L'autorita'  competente, a richiesta del proponente inoltrata
prima della scadenza del termine previsto, puo' prorogare il predetto
termine per motivate ragioni, per una volta sola e per un periodo non
superiore a quello inizialmente stabilito.