Art. 15. Effetti della VIA 1. La VIA positiva obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in essa contenute per la realizzazione e a monitorare nel tempo l'intervento o l'opera. 2. La VIA negativa preclude la realizzazione dell'intervento o dell'opera. 3. La VIA positiva ha efficacia per il tempo, in ogni caso non superiore a tre anni, stabilito nell'atto recante la valutazione di impatto ambientale in relazione alle caratteristiche del progetto, anche in deroga ai termini inferiori previsti per le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi in qualunque modo denominati, comunque acquisiti. Trascorso detto periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori, le procedure di VIA devono essere rinnovate. 4. L'autorita' competente, a richiesta del proponente inoltrata prima della scadenza del termine previsto, puo' prorogare il predetto termine per motivate ragioni, per una volta sola e per un periodo non superiore a quello inizialmente stabilito.