Art. 16.
                        Procedura di verifica
    1.  Per  i  progetti  assoggettati  alla procedura di verifica il
proponente  presenta all'autorita' competente una domanda allegando i
seguenti  elaborati  in conformita' alle direttive di cui all'art. 7,
comma l, lettera a):
      a) il progetto preliminare dell'intervento od opera;
      b) una  relazione sull'identificazione degli impatti ambientali
attesi,  anche  con riferimento ai parametri e agli standard previsti
dalla  normativa vigente, nonche' il piano di lavoro per la eventuale
redazione del SIA;
      c) una  relazione sulla conformita' del progetto alla normativa
in  materia  ambientale  e  paesaggistica,  nonche' agli strumenti di
programmazione o pianificazione territoriale e urbanistica;
      d) ogni  altro  documento utile ai fini dell'applicazione degli
elementi di verifica di cui all'art. 17.
    2.   L'ufficio   competente   accerta,  entro  dieci  giorni  dal
ricevimento   della   richiesta,   la   completezza  degli  elaborati
presentati.  Qualora  nei  rilevi  l'incompletezza  richiede entro lo
stesso  termine  per  una sola volta, le integrazioni e i chiarimenti
necessari.  La  richiesta  di integrazione interrompe i termini della
procedura di verifica di cui al presente articolo. Nel caso in cui il
proponente  non ottemperi alle integrazioni entro due mesi dalla data
della  richiesta,  non  si  procede  al compimento della procedura di
verifica.
    3.  Trascorso  il  termine  per  la  richiesta delle integrazioni
ovvero    contemporaneamente   alla   presentazione   di   tutta   la
documentazione  integrativa, il proponente provvede al deposito degli
elaborati   presso   l'autorita'   competente   e   presso  i  comuni
interessati.  I  comuni  danno avviso pubblico dell'avvenuto deposito
mediante affissione all'albo pretorio.
    4.  Chiunque  puo'  prendere visione degli elaborati depositati e
puo'   presentare  osservazioni  all'autorita'  competente  entro  il
termine di trenta giorni dall'affissione dell'avviso.
    5.  Per  pervenire  alla propria decisione l'autorita' competente
acquisisce  il  parere delle amministrazioni interessate in merito al
progetto.
    6.  L'autorita'  competente  assicura  che le attivita' di cui al
presente articolo siano attuate in contradditorio con il proponente.
    7.  L'autorita'  competente  si  pronuncia  non  oltre i sessanta
giorni  dalla  data  di  presentazione della richiesta del proponente
ovvero   della   presentazione   della   documentazione  integrativa,
esprimendosi  contestualmente  sulle osservazioni presentate. Decorso
tale  termine,  in  caso  di  silenzio  dell'autorita'  competente il
progetto si intende escluso dalla procedura di VIA.
    8.  L'autorita'  competente  puo'  subordinare  l'esclusione  del
progetto dalla procedura di VIA a specifiche prescrizioni finalizzate
all'eliminazione  e/o  alla  mitigazione  degli  impatti  sfavorevoli
sull'ambiente,  alle quali il proponente e' tenuto ad adeguarsi nelle
fasi  della  progettazione  successive  a  quella  preliminare;  puo'
inoltre  sottoporre  la realizzazione del progetto a specifica azione
di  monitoraggio,  da  effettuarsi  nel  tempo  e  con  le  modalita'
stabilite.
    9.  Nei  casi  di cui al comma 8, l'autorita' competente provvede
altresi' alla individuazione dell'ente o organo tecnico competente al
controllo   dell'adempimento  delle  prescrizioni  date,  nonche'  al
monitoraggio previsto. L'ente od organo tecnico individuato e' tenuto
a  trasmettere  all'autorita'  competente  idonea  certificazione  di
conformita' dell'opera realizzata.
    10.    Qualora    l'autorita'    competente   si   pronunci   per
l'assoggettamento  del  progetto  alla procedura di VIA, si applicano
gli  articoli della presente legge relativi alla procedura stessa con
esclusione degli adempimenti gia' eseguiti e compatibili.
    11. L'autorita' competente provvede a far pubblicare per estratto
nel Bollettino ufficiale della Regione la propria decisione.
    12.  L'autorita'  competente  cura  la  tenuta di un registro nel
quale e' riportato l'elenco del progetti di interventi od opere per i
quali   e'   stata   richiesta  la  procedura  di  verifica,  nonche'
l'indicazione del relativi esiti.