Art. 16. Procedura di verifica 1. Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica il proponente presenta all'autorita' competente una domanda allegando i seguenti elaborati in conformita' alle direttive di cui all'art. 7, comma l, lettera a): a) il progetto preliminare dell'intervento od opera; b) una relazione sull'identificazione degli impatti ambientali attesi, anche con riferimento ai parametri e agli standard previsti dalla normativa vigente, nonche' il piano di lavoro per la eventuale redazione del SIA; c) una relazione sulla conformita' del progetto alla normativa in materia ambientale e paesaggistica, nonche' agli strumenti di programmazione o pianificazione territoriale e urbanistica; d) ogni altro documento utile ai fini dell'applicazione degli elementi di verifica di cui all'art. 17. 2. L'ufficio competente accerta, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, la completezza degli elaborati presentati. Qualora nei rilevi l'incompletezza richiede entro lo stesso termine per una sola volta, le integrazioni e i chiarimenti necessari. La richiesta di integrazione interrompe i termini della procedura di verifica di cui al presente articolo. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle integrazioni entro due mesi dalla data della richiesta, non si procede al compimento della procedura di verifica. 3. Trascorso il termine per la richiesta delle integrazioni ovvero contemporaneamente alla presentazione di tutta la documentazione integrativa, il proponente provvede al deposito degli elaborati presso l'autorita' competente e presso i comuni interessati. I comuni danno avviso pubblico dell'avvenuto deposito mediante affissione all'albo pretorio. 4. Chiunque puo' prendere visione degli elaborati depositati e puo' presentare osservazioni all'autorita' competente entro il termine di trenta giorni dall'affissione dell'avviso. 5. Per pervenire alla propria decisione l'autorita' competente acquisisce il parere delle amministrazioni interessate in merito al progetto. 6. L'autorita' competente assicura che le attivita' di cui al presente articolo siano attuate in contradditorio con il proponente. 7. L'autorita' competente si pronuncia non oltre i sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta del proponente ovvero della presentazione della documentazione integrativa, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni presentate. Decorso tale termine, in caso di silenzio dell'autorita' competente il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA. 8. L'autorita' competente puo' subordinare l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA a specifiche prescrizioni finalizzate all'eliminazione e/o alla mitigazione degli impatti sfavorevoli sull'ambiente, alle quali il proponente e' tenuto ad adeguarsi nelle fasi della progettazione successive a quella preliminare; puo' inoltre sottoporre la realizzazione del progetto a specifica azione di monitoraggio, da effettuarsi nel tempo e con le modalita' stabilite. 9. Nei casi di cui al comma 8, l'autorita' competente provvede altresi' alla individuazione dell'ente o organo tecnico competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni date, nonche' al monitoraggio previsto. L'ente od organo tecnico individuato e' tenuto a trasmettere all'autorita' competente idonea certificazione di conformita' dell'opera realizzata. 10. Qualora l'autorita' competente si pronunci per l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA, si applicano gli articoli della presente legge relativi alla procedura stessa con esclusione degli adempimenti gia' eseguiti e compatibili. 11. L'autorita' competente provvede a far pubblicare per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione la propria decisione. 12. L'autorita' competente cura la tenuta di un registro nel quale e' riportato l'elenco del progetti di interventi od opere per i quali e' stata richiesta la procedura di verifica, nonche' l'indicazione del relativi esiti.