Art. 18.
                            Monitoraggio
    1.   Il   proponente   deve   trasmettere   alle  amministrazioni
interessate  i risultati del monitoraggio di cui all'art. 15, nonche'
informare   l'autorita'   competente  delle  eventuali  modificazioni
intervenute   nel   corso   della   realizzazione  e  della  gestione
dell'intervento od opera.
    2.  L'autorita'  competente  per  l'esercizio  delle  funzioni di
controllo  ambientale  si  avvale delle strutture dell'A.R.P.A. della
Puglia.  Si  avvale,  inoltre,  delle  strutture  dell'A.R.P.A. della
Puglia  per  l'eventuale  gestione  dei dati e delle misure di cui al
comma  l  all'interno  del  sistema  informativo  sull'ambiente  e il
territorio.
    3.  Fino all'insediamento degli organi dell'A.R.P.A., di cui alla
legge  regionale  istitutiva  22  gennaio  1999,  n.  6  le autorita'
competenti  si  avvalgono  dei  presidi  multizonali  di  prevenzione
(P.M.P.) competenti per territorio.