Art. 18. Monitoraggio 1. Il proponente deve trasmettere alle amministrazioni interessate i risultati del monitoraggio di cui all'art. 15, nonche' informare l'autorita' competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell'intervento od opera. 2. L'autorita' competente per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale si avvale delle strutture dell'A.R.P.A. della Puglia. Si avvale, inoltre, delle strutture dell'A.R.P.A. della Puglia per l'eventuale gestione dei dati e delle misure di cui al comma l all'interno del sistema informativo sull'ambiente e il territorio. 3. Fino all'insediamento degli organi dell'A.R.P.A., di cui alla legge regionale istitutiva 22 gennaio 1999, n. 6 le autorita' competenti si avvalgono dei presidi multizonali di prevenzione (P.M.P.) competenti per territorio.