Art. 19.
          Procedure per progetti localizzati o con impatti
            ambientali interregionali e transfrontalieri
    1.  Nel caso di progetti che risultino localizzati sul territorio
di  piu'  regioni, la giunta regionale effettua la procedura di VIA e
delibera la valutazione di impatto ambientale d'intesa con le regioni
cointeressate.
    2.  Nel  caso  di  progetti  che  possono avere impatti rilevanti
sull'ambiente  di altre regioni confinanti, l'autorita' competente e'
tenuta  a  informare  e  ad  acquisire  anche  i pareri delle regioni
interessate.
    3.  Nel  caso  di  progetti  che  possono avere impatti rilevanti
sull'ambiente di un altro Stato, le autorita' competenti informano il
Ministero  dell'ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla
convenzione  sulla  VIA  in un contesto transfrontaliero, stipulata a
Espoo  il  25 febbraio 1991, ratificata con la legge 3 novembre 1994,
n. 640.