Art. 19. Procedure per progetti localizzati o con impatti ambientali interregionali e transfrontalieri 1. Nel caso di progetti che risultino localizzati sul territorio di piu' regioni, la giunta regionale effettua la procedura di VIA e delibera la valutazione di impatto ambientale d'intesa con le regioni cointeressate. 2. Nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di altre regioni confinanti, l'autorita' competente e' tenuta a informare e ad acquisire anche i pareri delle regioni interessate. 3. Nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, le autorita' competenti informano il Ministero dell'ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla VIA in un contesto transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640.