Art. 2.
                             Definizioni
    1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
      a) impatto  ambientale:  l'insieme  degli  effetti,  diretti  e
indiretti,  a  breve  e  a  lungo  termine,  permanenti e temporanei,
singoli  e  cumulativi,  positivi e negativi che piani e programmi di
intervento  e  progetti  di  opere  o interventi, pubblici e privati,
hanno  sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi umani e
naturali;
      b) procedura  di  Via:  l'insieme  delle fasi e delle attivita'
attraverso   le  quali  si  perviene  alla  valutazione  dell'impatto
ambientale;
      c) studio d'impatto ambientale (SIA): studio tecnico-scentifico
degli impatti ambientali di un progetto, di un programma d'intervento
o di un piano;
      d) definizione   dei   contenuti   del  SIA:  fase  preliminare
facoltativa per definire, in contraddittorio tra autorita' competente
e proponente, le informazioni che devono essere contenute nel SIA;
      e) procedura  di  verifica: fase procedimentale per definire se
il progetto deve essere assoggettato alla procedura di VIA;
      f) VIA:  determinazione  dell'autorita'  competente  in  ordine
all'impatto ambientale del progetto, programma o piano proposto;
      g) valutazione    di   incidenza   ambientale:   determinazione
dell'autorita'  competente  in  ordine  all'incidenza  ambientale del
progetto  ricadente  in  zona  di  protezione  speciale  o in sito di
importanza   comunitaria   ai  sensi  delle  direttive  79/409/CEE  e
92/43/CEE;
      h) proponente:   il  committente  o  l'autorita'  titolare  del
progetto, programma o piano che deve essere sottoposto alla procedura
di VIA;
      i) autorita'  competente:  l'amministrazione  che  effettua  la
procedura di VIA;
      l) amministrazioni  interessate:  la  Regione,  le province e i
comuni  interessati,  nonche' gli enti organi competenti concessioni,
autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque
denominati, preordinati alla realizzazione del progetto proposto;
      m) associazioni  interessate:  gli  enti,  le associazioni e in
particolare  le  associazioni di protezione ambientale individuate ai
sensi  dell'art.  13  della  legge  8 luglio 1986, n. 349, i comitati
esponenziali  di  categorie  o interessi collettivi interessati dalla
realizzazione del progetto e operanti nella Regione;
      n) soggetto   interessato:   ogni   soggetto  portatore  di  un
interesse inerente alla realizzazione del progetto;
      o) ufficio  competente:  la struttura organizzativa istituita o
designata  dalla autorita' competente per curare l'espletamento delle
attivita' connesse e strumentali all'effettuazione della procedura di
VIA;
      p) soglia  dimensionale:  il  limite quantitativo o qualitativo
oltre  il quale i progetti identificati negli allegati della presente
legge sono assoggettati alla procedura di VIA.