Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni: a) impatto ambientale: l'insieme degli effetti, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi che piani e programmi di intervento e progetti di opere o interventi, pubblici e privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi umani e naturali; b) procedura di Via: l'insieme delle fasi e delle attivita' attraverso le quali si perviene alla valutazione dell'impatto ambientale; c) studio d'impatto ambientale (SIA): studio tecnico-scentifico degli impatti ambientali di un progetto, di un programma d'intervento o di un piano; d) definizione dei contenuti del SIA: fase preliminare facoltativa per definire, in contraddittorio tra autorita' competente e proponente, le informazioni che devono essere contenute nel SIA; e) procedura di verifica: fase procedimentale per definire se il progetto deve essere assoggettato alla procedura di VIA; f) VIA: determinazione dell'autorita' competente in ordine all'impatto ambientale del progetto, programma o piano proposto; g) valutazione di incidenza ambientale: determinazione dell'autorita' competente in ordine all'incidenza ambientale del progetto ricadente in zona di protezione speciale o in sito di importanza comunitaria ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; h) proponente: il committente o l'autorita' titolare del progetto, programma o piano che deve essere sottoposto alla procedura di VIA; i) autorita' competente: l'amministrazione che effettua la procedura di VIA; l) amministrazioni interessate: la Regione, le province e i comuni interessati, nonche' gli enti organi competenti concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione del progetto proposto; m) associazioni interessate: gli enti, le associazioni e in particolare le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i comitati esponenziali di categorie o interessi collettivi interessati dalla realizzazione del progetto e operanti nella Regione; n) soggetto interessato: ogni soggetto portatore di un interesse inerente alla realizzazione del progetto; o) ufficio competente: la struttura organizzativa istituita o designata dalla autorita' competente per curare l'espletamento delle attivita' connesse e strumentali all'effettuazione della procedura di VIA; p) soglia dimensionale: il limite quantitativo o qualitativo oltre il quale i progetti identificati negli allegati della presente legge sono assoggettati alla procedura di VIA.