Art. 20.
             Partecipazione della Regione alla procedura
                       della legge n. 349/1986
    1. Il parere relativo alla pronuncia di compatibilita' ambientale
di  cui  all'art.  6 della legge n. 349/1986 e' espresso dalla giunta
regionale.
    2.  La giunta regionale acquisisce il parere delle province e dei
comuni  interessati.  A  tal fine le comunicazioni di cui all'art. 6,
comma   3,  della  legge  n.  349/1986  sono  trasmesse  a  cura  del
proponente,  anche  alle  province  e ai comuni interessati. I pareri
sono  espressi  entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento
delle  comunicazioni  trascorsi  i  quali  la  giunta  regionale puo'
provvedere anche in assenza dei predetti pareri.
    3.   La   giunta   regionale   puo'  promuovere  consultazioni  e
istruttorie  pubbliche  con  le  amministrazioni, le associazioni e i
soggetti interessati.