Art. 20. Partecipazione della Regione alla procedura della legge n. 349/1986 1. Il parere relativo alla pronuncia di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 e' espresso dalla giunta regionale. 2. La giunta regionale acquisisce il parere delle province e dei comuni interessati. A tal fine le comunicazioni di cui all'art. 6, comma 3, della legge n. 349/1986 sono trasmesse a cura del proponente, anche alle province e ai comuni interessati. I pareri sono espressi entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni trascorsi i quali la giunta regionale puo' provvedere anche in assenza dei predetti pareri. 3. La giunta regionale puo' promuovere consultazioni e istruttorie pubbliche con le amministrazioni, le associazioni e i soggetti interessati.