Art. 21. Vigilanza e sanzioni 1. Le province, i comuni e gli enti di gestione delle aree naturali protette hanno compiti di vigilanza e controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonche' delle prescrizioni contenute nell'atto conclusivo della procedura di valutazione. 2. Nei casi di interventi od opere realizzati senza l'effettuazione della procedura di verifica ovvero delle procedure di VIA in violazione della presente legge, l'autorita' competente dispone la sospensione del lavori in attesa delle risultanze delle procedure di VIA e se necessario la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a spese e cura del responsabile, definendone i termini e le modalita'. In caso di inerzia l'autorita' competente esercita l'azione risarcitoria per danno ambientale ai sensi dell'art. 18 della legge n. 349/1986. 3. Nei casi in cui il progetto sia realizzato in parziale o totale difformita' dalle prescrizioni contenute nella VIA di cui all'art. 13, ovvero nell'atto conclusivo della procedura di verifica di cui all'art. 16, l'autorita' competente, previa eventuale sospensione del lavori, diffida il proponente ad adeguare l'intervento o l'opera. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalita' di adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nella diffida, l'autorita' competente revoca la VIA ovvero l'atto conclusivo della procedura di verifica e applica quanto disposto dal comma 2.