Art. 21.
                        Vigilanza e sanzioni
    1.  Le  province,  i  comuni  e  gli  enti di gestione delle aree
naturali   protette   hanno   compiti   di   vigilanza   e  controllo
sull'applicazione  delle  disposizioni  della  presente legge nonche'
delle  prescrizioni contenute nell'atto conclusivo della procedura di
valutazione.
    2.   Nei   casi   di   interventi   od   opere  realizzati  senza
l'effettuazione della procedura di verifica ovvero delle procedure di
VIA  in  violazione  della  presente  legge,  l'autorita'  competente
dispone  la  sospensione  del lavori in attesa delle risultanze delle
procedure di VIA e se necessario la riduzione in pristino dello stato
dei  luoghi  e  della  situazione  ambientale  a  spese  e  cura  del
responsabile,  definendone  i  termini  e  le  modalita'.  In caso di
inerzia  l'autorita'  competente  esercita  l'azione risarcitoria per
danno ambientale ai sensi dell'art. 18 della legge n. 349/1986.
    3.  Nei  casi  in  cui  il  progetto sia realizzato in parziale o
totale  difformita'  dalle  prescrizioni  contenute  nella VIA di cui
all'art.  13, ovvero nell'atto conclusivo della procedura di verifica
di   cui   all'art.  16,  l'autorita'  competente,  previa  eventuale
sospensione   del   lavori,   diffida   il   proponente  ad  adeguare
l'intervento  o  l'opera.  Il  provvedimento  di diffida stabilisce i
termini  e  le modalita' di adeguamento. Qualora il proponente non si
adegui  a  quanto  stabilito  nella  diffida,  l'autorita' competente
revoca  la VIA ovvero l'atto conclusivo della procedura di verifica e
applica quanto disposto dal comma 2.