Art. 22. Atti normativi 1. I disegni di legge e le proposte di legge nonche' i progetti di regolamento aventi a oggetto materie di rilievo ambientale e comunque riguardanti il territorio, la flora, la fauna e altri beni ambientali o l'utilizzo di risorse naturali devono essere accompagnanti da uno specifico studio in ordine ai possibili effetti dell'applicazione di tali atti normativi sull'ambiente. 2. I criteri di individuazione degli atti normativi di rilevanza ambientale sono stabiliti dal consiglio regionale su parere del comitato per la VIA.