Art. 22.
                           Atti normativi
    1.  I  disegni di legge e le proposte di legge nonche' i progetti
di  regolamento  aventi  a  oggetto  materie  di rilievo ambientale e
comunque  riguardanti  il territorio, la flora, la fauna e altri beni
ambientali   o   l'utilizzo   di   risorse   naturali  devono  essere
accompagnanti  da uno specifico studio in ordine ai possibili effetti
dell'applicazione di tali atti normativi sull'ambiente.
    2.  I criteri di individuazione degli atti normativi di rilevanza
ambientale  sono  stabiliti  dal  consiglio  regionale  su parere del
comitato per la VIA.