Art. 23.
                          Piani e programmi
    1.  I piani e i programmi di intervento perseguono l'obiettivo di
realizzare  uno  sviluppo  ambientale  sostenibile  e  la tutela e il
miglioramento della salute e degli equilibri ecologici.
    2.  A  tal  fine  i piani e i programmi di intervento regionali e
provinciali  nonche'  i  relativi  stralci e varianti contengono come
loro   parte   integrante  una  relazione  sugli  impatti  ambientali
conseguenti alla propria attuazione.
    3.  I  piani  regolatori  generali  i  loro  stralci  e  varianti
contengono   come   parte   integrante  un  SIA  redatto  secondo  le
indicazioni dell'Art. 24.
    4. Il consiglio regionale entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  individua  i  piani e i programmi di
intervento  regionali,  provinciali  e  comunali  diversi  dai  piani
regolatori  generali  che  devono  contenere come parte integrante il
SIA.
    5.  Gli  enti  competenti  ad  adottare  i piani e i programmi di
intervento  effettuano  l'informazione  e  la  consultazione  sui SIA
nell'ambito delle procedure di formazione e approvazione previste per
i singoli piani e programmi di intervento ai sensi della legislazione
vigente.