Art. 24. SIA relativo a piani e programmi 1. La giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana direttive in cui sono specificati contenuti e modalita' di predisposizione del SIA per i piani e i programmi di intervento individuati ai sensi dell'art. 23. Tali direttive possono, inoltre individuare aree ad alta sensibilita' ambientale dettando conseguenti criteri e indirizzi per la predisposizione del SIA. Le direttive sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. Il SIA in particolare deve approfondire le analisi in merito alle previsioni di opere o di interventi di cui agli allegati A e E attraverso l'indicazione delle motivazioni delle scelte previste, anche in rapporto alle possibili alternative, la descrizione delle modificazioni che verranno indotte sull'ambiente e delle misure di mitigazione degli effetti negativi previsti.