Art. 24.
                  SIA relativo a piani e programmi
    1.  La  giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore  della presente legge, emana direttive in cui sono specificati
contenuti  e  modalita'  di  predisposizione  del SIA per i piani e i
programmi  di  intervento  individuati  ai  sensi  dell'art. 23. Tali
direttive  possono,  inoltre  individuare  aree  ad alta sensibilita'
ambientale   dettando   conseguenti   criteri   e  indirizzi  per  la
predisposizione  del SIA. Le direttive sono pubblicate nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    2.  Il  SIA in particolare deve approfondire le analisi in merito
alle  previsioni  di opere o di interventi di cui agli allegati A e E
attraverso  l'indicazione  delle  motivazioni  delle scelte previste,
anche  in  rapporto  alle possibili alternative, la descrizione delle
modificazioni  che  verranno  indotte sull'ambiente e delle misure di
mitigazione degli effetti negativi previsti.