Art. 25. Informazione e sistema informativo 1. L'amministrazione regionale e le amministrazioni provinciali e comunali sono tenute a scambiarsi dati, informazioni e ogni elemento utile allo svolgimento delle procedure di VIA. 2. La giunta regionale: a) organizza il sistema informativo di cui alla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 28, anche per le finalita' della presente legge. b) predispone una raccolta di metodologie e modelli in materia di impatto ambientale; c) organizza un archivio sull'impatto ambientale, in cui sono catalogati i SIA, le VIA, nonche' la relativa documentazione. 3. Le pubblicazioni nel Bollettino ufficiale della Regione disposte dalla presente legge sono gratuite. Il presidente della giunta regionale con apposito atto definisce forme e modalita' di tali pubblicazioni.