Art. 25.
                 Informazione e sistema informativo
    1. L'amministrazione regionale e le amministrazioni provinciali e
comunali  sono tenute a scambiarsi dati, informazioni e ogni elemento
utile allo svolgimento delle procedure di VIA.
    2. La giunta regionale:
      a) organizza il sistema informativo di cui alla legge regionale
23 dicembre 1996, n. 28, anche per le finalita' della presente legge.
      b) predispone  una raccolta di metodologie e modelli in materia
di impatto ambientale;
      c) organizza  un  archivio sull'impatto ambientale, in cui sono
catalogati i SIA, le VIA, nonche' la relativa documentazione.
    3.  Le  pubblicazioni  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione
disposte  dalla  presente  legge  sono  gratuite. Il presidente della
giunta  regionale  con  apposito  atto definisce forme e modalita' di
tali pubblicazioni.