Art. 26. Relazioni sull'attuazione delle procedure di VIA 1. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione sull'attuazione della presente legge. In particolare la relazione: a) informa sulle direttive emanate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 24; b) da' conto degli esiti delle procedure di VIA effettuate in attuazione della presente legge; c) indica lo stato di definizione degli strumenti informativi di cui all'art. 25; d) formula valutazioni e proposte sull'adeguatezza e sull'efficacia delle procedure di VIA effettuate. 2. Per predisporre la relazione la giunta regionale acquisisce informazioni, valutazioni e proposte dalle province e dai comuni. 3. La relazione e' comunicata al Ministero dell'ambiente in attuazione dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996. 4. A partire dall'esercizio finanziario 2001, la giunta regionale promuove la pubblicazione di un volume divulgativo sulle attivita' delle autorita' competenti inerenti la VIA sul territorio pugliese. Alla copertura degli oneri rivenienti dalla presente disposizione la Regione provvedera' in sede di bilancio di previsione annuale.