Art. 26.
          Relazioni sull'attuazione delle procedure di VIA
    1.   La   giunta  regionale  presenta  annualmente  al  consiglio
regionale  una  relazione  sull'attuazione  della  presente legge. In
particolare la relazione:
      a) informa  sulle  direttive  emanate dalla giunta regionale ai
sensi dell'art. 7 e dell'art. 24;
      b) da'  conto  degli esiti delle procedure di VIA effettuate in
attuazione della presente legge;
      c) indica  lo  stato di definizione degli strumenti informativi
di cui all'art. 25;
      d) formula    valutazioni   e   proposte   sull'adeguatezza   e
sull'efficacia delle procedure di VIA effettuate.
    2.  Per  predisporre  la relazione la giunta regionale acquisisce
informazioni, valutazioni e proposte dalle province e dai comuni.
    3.  La  relazione  e'  comunicata  al  Ministero dell'ambiente in
attuazione  dell'art.  4,  comma  2, del decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 1996.
    4. A partire dall'esercizio finanziario 2001, la giunta regionale
promuove  la  pubblicazione  di un volume divulgativo sulle attivita'
delle  autorita'  competenti inerenti la VIA sul territorio pugliese.
Alla  copertura degli oneri rivenienti dalla presente disposizione la
Regione provvedera' in sede di bilancio di previsione annuale.