Art. 27.
         Formazione culturale e aggiornamento professionale
    1. A partire dall'esercizio finanziario 2001, la Regione promuove
ricerche  e  sperimentazioni  in materia di procedure e ne diffonde i
risultati.  Per  tale  fine  puo'  avvalersi  della collaborazione di
universita'  enti e istituti, italiani ed esteri, stipulando apposite
convenzioni.  Alla  copertura  degli  oneri rivenienti dalla presente
disposizione la Regione provvedera' in sede di bilancio di previsione
annuale.
    2. A partire dell'esercizio finanziario 2001, la Regione promuove
l'organizzazione   e  la  realizzazione  di  corsi  di  formazione  e
aggiornamento  professionale  in  materia  di  procedure di VIA. Alla
copertura  degli  oneri  rivenienti  dalla  presente  disposizione la
Regione provvedera' in sede di bilancio di previsione annuale.