Art. 27. Formazione culturale e aggiornamento professionale 1. A partire dall'esercizio finanziario 2001, la Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di procedure e ne diffonde i risultati. Per tale fine puo' avvalersi della collaborazione di universita' enti e istituti, italiani ed esteri, stipulando apposite convenzioni. Alla copertura degli oneri rivenienti dalla presente disposizione la Regione provvedera' in sede di bilancio di previsione annuale. 2. A partire dell'esercizio finanziario 2001, la Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di procedure di VIA. Alla copertura degli oneri rivenienti dalla presente disposizione la Regione provvedera' in sede di bilancio di previsione annuale.