Art. 28. Comitato per la VIA 1. Il comitato per la VIA e' l'organo tecnico consultivo della Regione e delle altre autorita' competenti nella materia della valutazione dell'impatto ambientale. 2. Esso e' nominato previa deliberazione della giunta regionale con decreto dell'assessore regionale all'ambiente che lo presiede, ed e' composto da: a) un docente universitario o esperto laureato da almeno dieci anni, con esperienza specifica per ciascuna delle seguenti materie: infrastrutture, impianti tecnologici, urbanistica, scienze ambientali, scienze naturali, scienze biologiche, scienze geologiche, scienze agronomiche, chimica farmaceutica e tossicologica, igiene e medicina preventiva; b) un rappresentante dell'amministrazione provinciale competente per territorio designato dal presidente della medesima provincia tra gli esperti componenti del comitato tecnico di cui all'art. 5, comma 9, della legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30; c) un rappresentante del Ministero per i beni culturali - Sovrintendenza per la Puglia ai beni ambientali artistici, architettonici e storici. 3. Fanno parte del comitato senza diritto di voto il dirigente del settore ecologia e il funzionario responsabile dell'ufficio VIA del settore oltreche' il dirigente responsabile dell'autorita' competente alla specifica procedura di VIA in trattazione presso il comitato. 4. Possono essere invitati ai lavori del comitato senza diritto di voto, i coordinatori del settori competenti per materia. 5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso il settore ecologia. 6. Ai componenti spetta il compenso e il trattamento economico di missione nella misura stabilita dalla legge regionale 22 giugno 1994, n. 22, con imputazione sullo stanziamento di bilancio a finanziamento della citata legge.