Art. 28.
                         Comitato per la VIA
    1.  Il  comitato  per la VIA e' l'organo tecnico consultivo della
Regione  e  delle  altre  autorita'  competenti  nella  materia della
valutazione dell'impatto ambientale.
    2.  Esso  e' nominato previa deliberazione della giunta regionale
con decreto dell'assessore regionale all'ambiente che lo presiede, ed
e' composto da:
      a) un  docente universitario o esperto laureato da almeno dieci
anni,  con  esperienza specifica per ciascuna delle seguenti materie:
infrastrutture,    impianti    tecnologici,    urbanistica,   scienze
ambientali, scienze naturali, scienze biologiche, scienze geologiche,
scienze  agronomiche,  chimica farmaceutica e tossicologica, igiene e
medicina preventiva;
      b) un     rappresentante    dell'amministrazione    provinciale
competente  per  territorio  designato  dal presidente della medesima
provincia  tra  gli  esperti  componenti  del comitato tecnico di cui
all'art. 5, comma 9, della legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30;
      c) un  rappresentante  del  Ministero  per  i  beni culturali -
Sovrintendenza   per   la   Puglia   ai  beni  ambientali  artistici,
architettonici e storici.
    3.  Fanno  parte  del comitato senza diritto di voto il dirigente
del  settore  ecologia e il funzionario responsabile dell'ufficio VIA
del   settore  oltreche'  il  dirigente  responsabile  dell'autorita'
competente  alla  specifica procedura di VIA in trattazione presso il
comitato.
    4.  Possono  essere invitati ai lavori del comitato senza diritto
di voto, i coordinatori del settori competenti per materia.
    5.  Le  funzioni  di  segretario sono svolte da un funzionario in
servizio presso il settore ecologia.
    6. Ai componenti spetta il compenso e il trattamento economico di
missione nella misura stabilita dalla legge regionale 22 giugno 1994,
n. 22, con imputazione sullo stanziamento di bilancio a finanziamento
della citata legge.