Art. 29. Potere sostitutivo 1. Qualora la provincia o il comune ritardino ingiustificatamente l'espletamento delle procedure di VIA attribuite alla loro competenza, la giunta regionale, anche su richiesta del proponente li invita a provvedere entro un termine non superiore a quarantacinque giorni. 2. Decorso inutilmente tale termine, la giunta regionale nomina un commissario ad acta per la conclusione delle procedure di VIA. Gli oneri finanziari relativi all'attivita' del commissario ad acta sono a carico dell'autorita' competente.