Art. 29.
                         Potere sostitutivo
    1. Qualora la provincia o il comune ritardino ingiustificatamente
l'espletamento   delle   procedure   di   VIA  attribuite  alla  loro
competenza, la giunta regionale, anche su richiesta del proponente li
invita  a  provvedere entro un termine non superiore a quarantacinque
giorni.
    2.  Decorso  inutilmente tale termine, la giunta regionale nomina
un commissario ad acta per la conclusione delle procedure di VIA. Gli
oneri  finanziari relativi all'attivita' del commissario ad acta sono
a carico dell'autorita' competente.