Art. 3. Informazione e partecipazione 1. La partecipazione dei cittadini alla procedura di VIA e' assicurata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Essa e' finalizzata a: a) informare e rendere partecipi i cittadini nei confronti delle iniziative e degli interventi proposti che interessano il loro territorio e le loro condizioni di vita; b) acquisire elementi di conoscenza e di valutazione in funzione della decisione finale; c) mettere a punto ulteriori garanzie, misure di controllo e di mitigazione. 2. L'autorita' competente, tramite l'ufficio addetto, assicura l'adeguata e tempestiva informazione e consultazione preventiva di enti competenti, associazioni ambientaliste riconosciute ex art. 13 della legge n. 349 del 1986 e cittadini comunque coinvolti, in merito all'intervento proposto, allo studio di impatto ambientale e ai pareri del comitato per la VIA di cui all'art. 28. 3. Gli enti locali possono promuovere ulteriori iniziative rispetto a quelle avviate dall'autorita' competente, se diversa, al fine di conseguire le finalita' di cui al comma 1. 4. Nelle procedure di VIA l'autorita' competente garantisce lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente. 5. Copia degli studi di impatto ambientale viene depositata presso l'archivio regionale della VIA e presso le sedi dei comuni e dei soggetti interessati cosi' come individuati dall'autorita' competente. Dell'avvenuto deposito viene data pubblicita' mediante l'inserzione sui quotidiani, la pubblicazione sui bollettini regionali e l'affissione sugli albi pretori del comuni interessati. 6. Chiunque puo' richiedere e ottenere, ai sensi della legge n. 241/1990 e dietro pagamento dei relativi diritti, il rilascio delle copie degli atti.