Art. 3.
                    Informazione e partecipazione
    1.  La  partecipazione  dei  cittadini  alla  procedura di VIA e'
assicurata  ai  sensi  della  legge  7  agosto  1990, n. 241. Essa e'
finalizzata a:
      a) informare  e  rendere  partecipi  i  cittadini nei confronti
delle  iniziative e degli interventi proposti che interessano il loro
territorio e le loro condizioni di vita;
      b) acquisire   elementi  di  conoscenza  e  di  valutazione  in
funzione della decisione finale;
      c) mettere a punto ulteriori garanzie, misure di controllo e di
mitigazione.
    2.  L'autorita'  competente,  tramite l'ufficio addetto, assicura
l'adeguata  e  tempestiva  informazione e consultazione preventiva di
enti  competenti,  associazioni ambientaliste riconosciute ex art. 13
della legge n. 349 del 1986 e cittadini comunque coinvolti, in merito
all'intervento  proposto,  allo  studio  di  impatto  ambientale e ai
pareri del comitato per la VIA di cui all'art. 28.
    3.  Gli  enti  locali  possono  promuovere  ulteriori  iniziative
rispetto  a  quelle avviate dall'autorita' competente, se diversa, al
fine di conseguire le finalita' di cui al comma 1.
    4.  Nelle  procedure  di VIA l'autorita' competente garantisce lo
scambio di informazioni e la consultazione con il proponente.
    5.  Copia  degli  studi  di  impatto  ambientale viene depositata
presso  l'archivio  regionale della VIA e presso le sedi dei comuni e
dei   soggetti  interessati  cosi'  come  individuati  dall'autorita'
competente.  Dell'avvenuto  deposito  viene data pubblicita' mediante
l'inserzione   sui   quotidiani,   la  pubblicazione  sui  bollettini
regionali e l'affissione sugli albi pretori del comuni interessati.
    6.  Chiunque  puo' richiedere e ottenere, ai sensi della legge n.
241/1990  e  dietro pagamento dei relativi diritti, il rilascio delle
copie degli atti.