Art. 31.
                   Prima applicazione della legge
    1.  La data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite
dalla  presente  legge  alle  province,  ai  comuni e agli enti-parco
regionali   nonche'  l'individuazione  delle  risorse  finanziarie  e
strumentali  necessarie  sono disciplinate dall'art. 16, commi 3 e 4,
della  legge  regionale  30  novembre  2000,  n.  22  "Riordino delle
funzioni  e  del  compiti  amministrativi  della Regione e degli enti
locali".