Art. 31. Prima applicazione della legge 1. La data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge alle province, ai comuni e agli enti-parco regionali nonche' l'individuazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie sono disciplinate dall'art. 16, commi 3 e 4, della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 "Riordino delle funzioni e del compiti amministrativi della Regione e degli enti locali".