Art. 32.
                          Norme transitorie
    1.  I procedimenti di VIA, di verifica di assoggettabilita' a VIA
e  di valutazione di incidenza ambientale, attivati presso la Regione
prima  dell'entrata  in  vigore  della presente legge, sono portati a
compimento   secondo   le   procedure   vigenti   al   momento  della
presentazione dell'istanza.
    2. Fino alla costituzione del comitato per la VIA di cui all'art.
28,  la  Regione  nell'espletamento  del  procedimenti  di  cui  alla
presente  legge,  continua ad avvalersi sino e non oltre il 30 giugno
2001, del comitato cosi' come costituito ai sensi della deliberazione
della giunta regionale n. 16 del 27 gennaio 1998.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Puglia.
      Bari 12 aprile 2001
                                FITTO