Art. 32. Norme transitorie 1. I procedimenti di VIA, di verifica di assoggettabilita' a VIA e di valutazione di incidenza ambientale, attivati presso la Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono portati a compimento secondo le procedure vigenti al momento della presentazione dell'istanza. 2. Fino alla costituzione del comitato per la VIA di cui all'art. 28, la Regione nell'espletamento del procedimenti di cui alla presente legge, continua ad avvalersi sino e non oltre il 30 giugno 2001, del comitato cosi' come costituito ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. 16 del 27 gennaio 1998. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari 12 aprile 2001 FITTO