Art. 4. Ambiti di applicazione 1. Sono assoggettati alla procedura di VIA di cui all'art. 5 i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato A, ripartito negli elenchi A1, A2 e A3. 2. Sono assoggettati alla procedura di verifica di cui all'art. 16 i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B1, B2 e B3. 3. Sono assoggettati altresi' alla procedura di VIA i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B1, B2, B3, qualora cio' si renda necessario in esito alla procedura di verifica di cui all'art. 16 o qualora gli interventi e le opere ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette. 4. I progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B1, B2 e B3, non sottoposti a procedura di VIA, se ricadenti in zone di protezione speciale o in siti di importanza comunitaria di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, sono soggetti alla valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 357/1997. 5. Sono assoggettati alle procedure di VIA o di verifica anche i progetti di trasformazione o ampliamento dai quali derivano interventi od opere con caratteristica e dimensioni rientranti fra quelli previsti negli allegati. 6. Su richiesta del proponente possono essere sottoposti: a) alla procedura di verifica i progetti di opere e di interventi non compresi negli allegati; b) alla procedura di VIA i progetti di opere e di interventi compresi nell'allegato B non soggetti per legge alla procedura di VIA. 7. A partire dall'esercizio finanziario 2001, l'autorita' competente puo' disporre, con deliberazione motivata, di sottoporre alle procedure di verifica o di VIA progetti di interventi od opere localizzati esclusivamente sul proprio territorio che, pur non compresi negli allegati, presentano, in riferimento alla tipologia, alla dimensione, alla localizzazione, alla vulnerabilita' dei siti interessati e alle relative interrelazioni, rilevanti problemi di impatto ambientale. In tali casi le spese per l'effettuazione della procedura, compresa la redazione del SIA, sono a carico dell'autorita' competente. Alla copertura degli oneri di propria competenza rivenienti dalla presente disposizione la Regione provvedera' in sede di bilancio di previsione annuale. 8. Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge sono ridotte del 50 per cento qualora i progetti di interventi o di opere ricadano all'interno di aree naturali protette. 9. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, nelle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'art. 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per le tipologie progettuali di cui agli allegati A e B, la relativa soglia dimensionale subisce una riduzione del 30 per cento (anche in aggiunta alla riduzione di cui al comma 8). 10. La dichiarazione di cui all'art. 7 della legge n. 349/1986 rimane valida agli effetti della presente legge anche nell'ipotesi di intervenuta cessazione della validita' della dichiarazione medesima per trascorso quinquennio, qualora non siano divenuti operativi tutti gli interventi di risanamento, di cui al piano previsto dal gia' citato art. 7. 11. Alle procedure di VIA va assoggettato il progetto dell'intera opera o intervento. 12. La disciplina della presente legge non si applica a: a) i progetti di interventi di opere destinati a scopi di difesa nazionale; b) gli interventi disposti in via d'urgenza dalle competenti autorita' sia al fine di salvaguardare l'incolumita' delle persone e del territorio da pericoli imminenti sia in seguito a calamita' per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e della legge regionale 26 aprile 1998, n. 14; c) i progetti di manutenzione ordinaria. 13. La giunta regionale, su proposta dell'autorita' competente, puo', in caso eccezionale, esentare in tutto o in parte un progetto dalle disposizioni della presente legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, della direttiva CEE del 21 giugno 1985, n. 337. L'efficacia dell'esenzione e' subordinata alla decisione favorevole della commissione europea. 14. Ai sensi dell'art. 1, commi 10 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996; non sono oggetto della disciplina della presente legge i progetti di opere e di interventi, nonche' i progetti che costituiscono loro modifica, che siano sottoposti alle procedure di VIA nell'ambito della competenza del Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986.