Art. 4.
                       Ambiti di applicazione
    1.  Sono  assoggettati  alla procedura di VIA di cui all'art. 5 i
progetti  per  la realizzazione di interventi e di opere identificati
nell'allegato A, ripartito negli elenchi A1, A2 e A3.
    2.  Sono  assoggettati alla procedura di verifica di cui all'art.
16  i  progetti  per  la  realizzazione  di  interventi  e  di  opere
identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B1, B2 e B3.
    3.  Sono  assoggettati  altresi' alla procedura di VIA i progetti
per   la   realizzazione   di  interventi  e  di  opere  identificati
nell'allegato  B, ripartito negli elenchi B1, B2, B3, qualora cio' si
renda  necessario in esito alla procedura di verifica di cui all'art.
16  o  qualora  gli interventi e le opere ricadano anche parzialmente
all'interno di aree naturali protette.
    4.  I  progetti  per  la  realizzazione  di interventi e di opere
identificati  nell'allegato  B,  ripartito negli elenchi B1, B2 e B3,
non sottoposti a procedura di VIA, se ricadenti in zone di protezione
speciale  o  in  siti di importanza comunitaria di cui alle direttive
79/409/CEE  e  92/43/CEE, sono soggetti alla valutazione di incidenza
ambientale ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 357/1997.
    5.  Sono assoggettati alle procedure di VIA o di verifica anche i
progetti   di   trasformazione   o  ampliamento  dai  quali  derivano
interventi  od  opere  con caratteristica e dimensioni rientranti fra
quelli previsti negli allegati.
    6. Su richiesta del proponente possono essere sottoposti:
      a) alla  procedura  di  verifica  i  progetti  di  opere  e  di
interventi non compresi negli allegati;
      b) alla  procedura  di  VIA i progetti di opere e di interventi
compresi  nell'allegato  B  non  soggetti per legge alla procedura di
VIA.
    7.   A   partire  dall'esercizio  finanziario  2001,  l'autorita'
competente  puo'  disporre, con deliberazione motivata, di sottoporre
alle  procedure  di verifica o di VIA progetti di interventi od opere
localizzati  esclusivamente  sul  proprio  territorio  che,  pur  non
compresi  negli  allegati, presentano, in riferimento alla tipologia,
alla  dimensione,  alla  localizzazione, alla vulnerabilita' dei siti
interessati  e  alle  relative  interrelazioni, rilevanti problemi di
impatto  ambientale.  In tali casi le spese per l'effettuazione della
procedura,   compresa   la   redazione   del   SIA,   sono  a  carico
dell'autorita'  competente.  Alla  copertura  degli  oneri di propria
competenza   rivenienti   dalla   presente  disposizione  la  Regione
provvedera' in sede di bilancio di previsione annuale.
    8.  Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge
sono  ridotte  del 50 per cento qualora i progetti di interventi o di
opere ricadano all'interno di aree naturali protette.
    9.  Ai  sensi  dell'art.  1,  comma 7, del decreto del Presidente
della  Repubblica  12  aprile  1996, nelle aree dichiarate ad elevato
rischio   di   crisi  ambientale  di  cui  all'art.  74  del  decreto
legislativo  31  marzo  1998, n. 112, per le tipologie progettuali di
cui  agli allegati A e B, la relativa soglia dimensionale subisce una
riduzione  del  30 per cento (anche in aggiunta alla riduzione di cui
al comma 8).
    10.  La  dichiarazione  di cui all'art. 7 della legge n. 349/1986
rimane valida agli effetti della presente legge anche nell'ipotesi di
intervenuta  cessazione  della validita' della dichiarazione medesima
per trascorso quinquennio, qualora non siano divenuti operativi tutti
gli  interventi  di  risanamento,  di  cui al piano previsto dal gia'
citato art. 7.
    11. Alle procedure di VIA va assoggettato il progetto dell'intera
opera o intervento.
    12. La disciplina della presente legge non si applica a:
      a) i  progetti  di  interventi  di  opere  destinati a scopi di
difesa nazionale;
      b) gli  interventi  disposti  in via d'urgenza dalle competenti
autorita'  sia al fine di salvaguardare l'incolumita' delle persone e
del  territorio  da pericoli imminenti sia in seguito a calamita' per
le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art.
5  della  legge  24 febbraio 1992, n. 225, e della legge regionale 26
aprile 1998, n. 14;
      c) i progetti di manutenzione ordinaria.
    13.  La  giunta regionale, su proposta dell'autorita' competente,
puo',  in  caso eccezionale, esentare in tutto o in parte un progetto
dalle  disposizioni  della  presente legge ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2, comma 3, della direttiva CEE del 21 giugno 1985, n. 337.
L'efficacia  dell'esenzione  e' subordinata alla decisione favorevole
della commissione europea.
    14.  Ai  sensi  dell'art.  1,  commi  10  e  11,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  12 aprile 1996; non sono oggetto della
disciplina  della presente legge i progetti di opere e di interventi,
nonche'  i  progetti  che  costituiscono  loro  modifica,  che  siano
sottoposti  alle  procedure  di  VIA nell'ambito della competenza del
Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986.