Art. 5. Procedure di VIA 1. Le procedure di VIA hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale dell'opera o intervento, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione dell'opera o intervento, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi. 2. Per gli interventi identificati nell'allegato A, le procedure di VIA comprendono: a) lo svolgimento facoltativo della fase preliminare di definizione dei contenuti del SIA di cui all'art. 9; b) l'elaborazione, a cura del proponente dello studio di impatto ambientale (SIA) di cui all'art. 8; c) l'attivazione delle procedure per l'informazione e la consultazione delle amministrazioni, delle associazioni e dei soggetti interessati, di cui agli articoli 11 e 12; d) l'effettuazione della istruttoria tecnica sull'impatto ambientale del progetto di intervento od opera di cui all'art. 10; e) la formulazione della determinazione dell'autorita' competente in merito alla VIA di cui all'art. 13; f) l'attivazione del monitoraggio sulla realizzazione dell'opera o intervento di cui all'art. 18. 3. Per gli interventi identificati nell'allegato B, le procedure di VIA comprendono l'effettuazione preliminare della procedura di verifica di cui all'art. 16, salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 3.