Art. 5.
                          Procedure di VIA
    1.  Le  procedure  di  VIA  hanno lo scopo di prevedere e stimare
l'impatto  ambientale  dell'opera  o  intervento,  di  identificare e
valutare  le  possibili  alternative,  compresa  la non realizzazione
dell'opera  o  intervento,  di  indicare  le misure per minimizzare o
eliminare gli impatti negativi.
    2.  Per gli interventi identificati nell'allegato A, le procedure
di VIA comprendono:
      a) lo   svolgimento   facoltativo  della  fase  preliminare  di
definizione dei contenuti del SIA di cui all'art. 9;
      b) l'elaborazione,  a  cura  del  proponente  dello  studio  di
impatto ambientale (SIA) di cui all'art. 8;
      c) l'attivazione   delle  procedure  per  l'informazione  e  la
consultazione   delle   amministrazioni,  delle  associazioni  e  dei
soggetti interessati, di cui agli articoli 11 e 12;
      d) l'effettuazione   della   istruttoria  tecnica  sull'impatto
ambientale del progetto di intervento od opera di cui all'art. 10;
      e) la    formulazione   della   determinazione   dell'autorita'
competente in merito alla VIA di cui all'art. 13;
      f) l'attivazione    del    monitoraggio   sulla   realizzazione
dell'opera o intervento di cui all'art. 18.
    3.  Per gli interventi identificati nell'allegato B, le procedure
di  VIA  comprendono  l'effettuazione  preliminare della procedura di
verifica di cui all'art. 16, salvo quanto disposto dall'art. 4, comma
3.