Art. 6. Autorita' competenti 1. La Regione e' competente per le procedure di VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative ai: a) progetti identificati negli elenchi A.1 e B.1; b) progetti identificati negli elenchi A.2 e B.2 la cui localizzazione interessa il territorio di due o piu' province. 2. La provincia e' competente per le procedure di VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative ai: a) progetti identificati negli elenchi A2 e B2; b) progetti elencati negli elenchi A3 e B3 la cui localizzazione interessa il territorio di due o piu' comuni. 3. Il comune e' competente per le procedure di VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative ai progetti elencati negli allegati A3 e B3 che ricadano interamente nell'ambito del territorio del comune. 4. Sono di competenza degli enti parco regionali di cui alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 9, le procedure di VIA e di e di valutazione e di incidenza ambientale relative a tutte le tipologie progettuali elencate nei commi precedenti, qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno del parchi medesimi. 5. Le amministrazioni espletano le procedure tramite un ufficio competente, appositamente designato o istituito. I comuni, tramite appositi accordi o convenzioni possono istituire un ufficio competente intercomunale ovvero avvalersi dell'ufficio competente della provincia. 6. L'autorita' competente per l'esame e l'istruttoria tecnica del progetti sottoposti alle procedure di VIA puo' avvalersi, tramite convenzione onerosa, delle strutture dell'agenzia regionale protezione ambiente (ARPA) della Puglia. L'ammontare dei compensi dovuti all'ARPA e' definito dalla giunta regionale in misura forfetaria con riferimento alle diverse tipologie di interventi e opere.