Art. 6.
                        Autorita' competenti
    1.  La  Regione  e'  competente  per  le  procedure  di  VIA e di
valutazione di incidenza ambientale relative ai:
      a) progetti identificati negli elenchi A.1 e B.1;
      b) progetti  identificati  negli  elenchi  A.2  e  B.2  la  cui
localizzazione interessa il territorio di due o piu' province.
    2.  La  provincia  e'  competente  per  le  procedure di VIA e di
valutazione di incidenza ambientale relative ai:
      a) progetti identificati negli elenchi A2 e B2;
      b) progetti   elencati   negli   elenchi   A3   e   B3  la  cui
localizzazione interessa il territorio di due o piu' comuni.
    3.  Il  comune  e'  competente  per  le  procedure  di  VIA  e di
valutazione  di  incidenza  ambientale  relative ai progetti elencati
negli  allegati  A3  e  B3  che  ricadano interamente nell'ambito del
territorio del comune.
    4.  Sono  di  competenza  degli  enti parco regionali di cui alla
legge  regionale  24 luglio 1997, n. 9, le procedure di VIA e di e di
valutazione  e  di incidenza ambientale relative a tutte le tipologie
progettuali  elencate  nei  commi precedenti, qualora ricadano, anche
parzialmente, all'interno del parchi medesimi.
    5.  Le  amministrazioni espletano le procedure tramite un ufficio
competente,  appositamente  designato  o istituito. I comuni, tramite
appositi   accordi   o   convenzioni  possono  istituire  un  ufficio
competente  intercomunale  ovvero  avvalersi  dell'ufficio competente
della provincia.
    6. L'autorita' competente per l'esame e l'istruttoria tecnica del
progetti  sottoposti  alle  procedure  di VIA puo' avvalersi, tramite
convenzione   onerosa,   delle   strutture   dell'agenzia   regionale
protezione  ambiente  (ARPA)  della  Puglia. L'ammontare dei compensi
dovuti   all'ARPA  e'  definito  dalla  giunta  regionale  in  misura
forfetaria  con  riferimento  alle  diverse tipologie di interventi e
opere.