Art. 7. D i r e t t i v e 1. Le modalita' e i criteri di attuazione delle procedure sono stabiliti dalla giunta regionale con direttive vincolanti, pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione. Le direttive specificano, in particolare, per tipologia di interventi od opere, i contenuti e le metodologie per la predisposizione: a) degli elaborati relativi alla procedura di verifica; b) del SIA di cui all'art. 8. 2. La giunta regionale, inoltre, definisce modelli procedimentali diretti alla regolamentazione della adozione tempestiva e coordinata da parte delle amministrazioni competenti di tutti gli atti e provvedimenti di intesa, di autorizzazione, di approvazione e di consenso necessari.