Art. 7.
                          D i r e t t i v e
    1.  Le  modalita'  e i criteri di attuazione delle procedure sono
stabiliti dalla giunta regionale con direttive vincolanti, pubblicate
nel  Bollettino ufficiale della Regione. Le direttive specificano, in
particolare,  per  tipologia di interventi od opere, i contenuti e le
metodologie per la predisposizione:
      a) degli elaborati relativi alla procedura di verifica;
      b) del SIA di cui all'art. 8.
    2. La giunta regionale, inoltre, definisce modelli procedimentali
diretti  alla regolamentazione della adozione tempestiva e coordinata
da  parte  delle  amministrazioni  competenti  di  tutti  gli  atti e
provvedimenti  di  intesa,  di  autorizzazione,  di approvazione e di
consenso necessari.