Art. 8.
                      SIA relativo ai progetti
    1.  I  progetti  assoggettati  alla VIA sono corredati di un SIA,
presentato  su  supporto  cartaceo  e  su  supporto  informatico, che
contiene  gli elementi e le informazioni indicate in conformita' alle
direttive di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).
    2.  Fino  all'emanazione  delle  direttive,  il  SIA  relativo ai
progetti di opere e interventi deve avere i seguenti contenuti:
      a) la   descrizione  delle  condizioni  iniziali  dell'ambiente
fisico, biologico e antropico;
      b) la  descrizione  del progetto delle opere o degli interventi
proposti  con  l'indicazione  della  natura  e  delle  quantita'  dei
materiali  impiegati,  delle  modalita'  e  tempi  di attuazione, ivi
comprese  la  descrizione  delle caratteristiche fisiche dell'insieme
del  progetto,  delle  sue  interazioni  con  il  sottosuolo  e delle
esigenze di utilizzazione del suolo, durante le fasi di costruzione e
di   funzionamento   a   opere  o  interventi  ultimati,  nonche'  la
descrizione delle principali caratteristiche del processi produttivi;
      c) una  valutazione  del  tipo  e della quantita' dei residui e
delle  emissioni  previsti  (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del
suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti
dall'attivita' del progetto proposto;
      d) la  descrizione  delle  tecniche  prescelte per prevenire le
emissioni  degli  impianti  e  per  ridurre  l'utilizzo delle risorse
naturali, confrontandole con le migliori tecniche disponibili;
      e) l'esposizione  del  motivi della scelta compiuta illustrando
soluzioni  alternative  possibili  di localizzazione e di intervento,
compresa quella di non realizzare l'opera o l'intervento;
      f) i risultati dell'analisi economica di costi e benefici;
      g) l'illustrazione   della  conformita'  delle  opere  e  degli
interventi  proposti alle norme in materia ambientale e gli strumenti
di  programmazione  e  di  pianificazione  paesistica  e  urbanistica
vigenti;
      h) l'analisi   della   qualita'   ambientale,  con  particolare
riferimento  ai  seguenti  fattori:  l'uomo,  la fauna e la flora, il
suolo,  l'acqua,  l'aria,  il  clima  e  il  paesaggio, le condizioni
socio-economiche,  il  sistema  insediativo,  il  patrimonio storico,
culturale  e  ambientale  e  i  beni  materiali, le interazioni tra i
fattori precedenti;
      i) la  descrizione  e  la  valutazione degli impatti ambientali
significativi  positivi  e  negativi  nelle  fasi  di  attuazione, di
gestione,  di  eventuale  dismissione delle opere e degli interventi,
valutati  anche  nel  caso  di possibili incidenti, in relazione alla
utilizzazione  delle  risorse naturali, alla emissione di inquinanti,
alla  produzione  di  sostanze  nocive,  di rumore, di vibrazioni, di
radiazioni,  e  con  particolare  riferimento  allo  smaltimento  dei
rifiuti  e alla discarica di materiale residuante dalla realizzazione
e dalla manutenzione delle opere infrastrutturali;
      j) la  descrizione  e  la valutazione delle misure previste per
ridurre,  compensare  o  eliminare  gli  impatti  ambientali negativi
nonche' delle misure di monitoraggio:
      k) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti;
      l) un   sommario   contenente  la  descrizione  dei  metodi  di
previsione  utilizzati  per  valutare gli impatti ambientali, nonche'
delle   eventuali   difficolta'   (lacune   tecniche  o  mancanza  di
conoscenze)   incontrate  dal  proponente  nella  raccolta  dei  dati
richiesti.
    3.  Il SIA e' predisposto a cura e spese del proponente, il quale
ha  diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso
gli uffici delle amministrazioni pubbliche.
    4.   Il  proponente  puo'  richiedere  la  presenza  dei  tecnici
dell'autorita'   competente   a   sopralluoghi   o  ad  attivita'  di
campionamento  e  analisi  di difficile ripetizione, finalizzati alla
redazione del SIA.