Art. 9.
            Definizione concordata del contenuti del SIA
    1. E' facolta' del proponente richiedere all'autorita' competente
l'effettuazione  di  una  fase  preliminare  volta  alla  definizione
concordata  del  contenuti  del  SIA  e  della documentazione e degli
elaborati nonche' alla individuazione delle amministrazioni pubbliche
interessate.
    2.  Il  proponente, a tal fine, presenta all'autorita' competente
una relazione nella quale, sulla base della preventiva individuazione
degli  impatti ambientali possibili, definisce in linea di massima il
contenuto e il piano di lavoro per la redazione del SIA.
    3. Le attivita' volte alla puntuale definizione del contenuti del
SIA   avvengono  in  contraddittorio  con  il  proponente  e  con  le
amministrazioni locali interessate.
    4.  L'autorita'  competente  fornisce  il  proprio  parere  entro
sessanta  giorni dalla data di presentazione della relazione, sentite
le amministrazioni locali interessate.
    5. Il parere concordato e' vincolante per il proponente.
    6.  Nel caso in cui il proponente non dia seguito alla procedura,
con la presentazione all'autorita' competente della documentazione di
cui  all'art.  11  entro  i  successivi  sei  mesi il procedimento si
estingue. E' facolta' del proponente iniziare ex novo la procedura.
    7. Per ragioni di segreto industriale o commerciale il proponente
puo'  richiedere,  fornendo  adeguata  motivazione,  che non sia reso
pubblico  in  tutto  o  in  parte  il  progetto  e  il  relativo SIA,
limitatamente  alla  descrizione del processi produttivi. In tal caso
il    proponente    allega    una   specifica   illustrazione   delle
caratteristiche dell'opera o dell'intervento, destinata a essere resa
pubblica.  Il  personale  dell'ufficio  competente  ha  accesso  alle
informazioni  in merito ai progetti di interventi o di opere soggetti
alle  procedure  di  VIA, anche se sottoposte a segreto industriale o
commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano
la segretezza delle predette informazioni.