Art. 9. Definizione concordata del contenuti del SIA 1. E' facolta' del proponente richiedere all'autorita' competente l'effettuazione di una fase preliminare volta alla definizione concordata del contenuti del SIA e della documentazione e degli elaborati nonche' alla individuazione delle amministrazioni pubbliche interessate. 2. Il proponente, a tal fine, presenta all'autorita' competente una relazione nella quale, sulla base della preventiva individuazione degli impatti ambientali possibili, definisce in linea di massima il contenuto e il piano di lavoro per la redazione del SIA. 3. Le attivita' volte alla puntuale definizione del contenuti del SIA avvengono in contraddittorio con il proponente e con le amministrazioni locali interessate. 4. L'autorita' competente fornisce il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relazione, sentite le amministrazioni locali interessate. 5. Il parere concordato e' vincolante per il proponente. 6. Nel caso in cui il proponente non dia seguito alla procedura, con la presentazione all'autorita' competente della documentazione di cui all'art. 11 entro i successivi sei mesi il procedimento si estingue. E' facolta' del proponente iniziare ex novo la procedura. 7. Per ragioni di segreto industriale o commerciale il proponente puo' richiedere, fornendo adeguata motivazione, che non sia reso pubblico in tutto o in parte il progetto e il relativo SIA, limitatamente alla descrizione del processi produttivi. In tal caso il proponente allega una specifica illustrazione delle caratteristiche dell'opera o dell'intervento, destinata a essere resa pubblica. Il personale dell'ufficio competente ha accesso alle informazioni in merito ai progetti di interventi o di opere soggetti alle procedure di VIA, anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni.